Articolo 553 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 251/1975Depositata il 22/12/1975
Le sole disposizioni legislative che non possono essere sottoposte a referendum abrogativo sono quelle che riguardano le materie tassativamente indicate nel secondo comma dell'art. 75 Cost.. Pertanto, e' senz'altro ammissibile - una volta che ne sia stata dichiarata la legittimita' ai sensi dell'art. 32 della legge 25 marzo 1970, n. 352 - la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554 e 555 cod. pen., che, collocati sotto il titolo X "Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe" del libro II del codice penale, concernono un complesso di ipotesi delittuose afferenti al tema dell'aborto e delle pratiche contro la procreazione, materia quindi del tutto estranea a quelle sottratte a referendum abrogativo dall'art. 75 della Costituzione.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 193/1971Depositata il 30/11/1971
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 553 del codice penale, in quanto detto articolo e' stato gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 21 della Costituzione, con sentenza 16 marzo 1971 n. 49, cessando in tal modo di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.
Norme citate
- codice penale-Art. 553
Parametri costituzionali
Pronuncia 49/1971Depositata il 16/03/1971
La norma di cui all'art. 553 del c.p. corrispondeva alla politica demografica del tempo, diretta all'incremento della popolazione, e alle concezioni a cui quella politica si ispirava; essa vietava la pubblica trattazione di argomenti riguardanti la procreazione soltanto se svolta nel senso di favorire mediante l'incitamento o la propaganda di pratiche contro la procreazione, la riduzione delle nascite. Le esigenze del buon costume erano tutelate, come sono tuttora, da altre disposizioni del codice penale, in qualunque senso e a qualunque fine si svolga la predetta attivita'. Il problema della limitazione delle nascite ha assunto, nel momento storico attuale, una importanza e un rilievo sociale tale da non potersi ritenere che, secondo la coscienza comune e tenuto anche conto del progressivo allargarsi della educazione sanitaria, sia oggi da ravvisare un'offesa al buon costume nella pubblica trattazione dei vari aspetti di quel problema, nella diffusione delle conoscenze relative, nella propaganda svolta a favore delle pratiche anticoncettive. Si deve pertanto riconoscere che, venuta meno la ragione dell'autonoma configurazione del reato di cui all'art. 553 c.p., il limite di esso posto alla libera manifestazione del pensiero si trova in contrasto con l'art. 21, primo comma, della Costituzione.
Norme citate
- codice penale-Art. 553
Parametri costituzionali
Pronuncia 49/1971Depositata il 16/03/1971
Le medesime ragioni addotte per dichiarare l'illegittimita' dell'art. 553 c.p. valgono anche per riconoscere l'illegittimita' costituzionale dell'impugnato art. 112 del t.u. delle leggi di p.s., limitatamente alla parte in cui vieta la produzione, l'acquisto, la detenzione, l'importazione, l'esportazione e la circolazione di scritti, disegni e immagini che divulgano i mezzi diretti a impedire la procreazione o ne illustrano l'impiego. Esse si estendono inoltre all'art. 114, primo comma, del medesimo t.u., nella parte in cui vieta l'inserzione, in giornali o periodici, di avvisi o corrispondenze che si riferiscono ai predetti mezzi, nonche' all'art. 2 del d.l. 31 maggio 1946, n. 561, nella parte in cui stabilisce che si puo' far luogo al sequestro di giornali o altre pubblicazioni o stampati che divulghino i mezzi medesimi, ne illustrano l'impiego o contengono inserzioni o corrispondenze ad essi relative.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 2
- regio decreto-Art. 114
- codice penale-Art. 553
- regio decreto-Art. 112
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.