Articolo 461 - CODICE PENALE
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(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi ((e dati)) informatici o strumenti destinati ((...)) alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
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