Articolo 516 - CODICE PENALE
.
(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.