Articolo 344 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 223/1997Depositata il 03/07/1997
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 344 cod. pen., sia nella parte in cui prevede, a seguito della sentenza n. 341 del 1994, lo stesso minimo edittale fissato per il piu' grave delitto di oltraggio a un pubblico ufficiale, sia nella parte in cui stabilisce un trattamento sanzionatorio piu' severo rispetto a quello previsto per il reato di ingiuria. - O. n. 162/1996. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice penale-Art. 344
Parametri costituzionali
Pronuncia 162/1996Depositata il 20/05/1996
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 344 cod. pen., impugnato nella parte concernente il minimo edittale della pena. La norma, infatti, nel richiamare il regime sanzionatorio dettato dall'art. 341 stesso codice, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, individua un regime di mera proporzionalita' fra le pene, con l'ovvia conseguenza che qualsiasi modifica apportata alla sanzione edittalmente prevista dalla norma richiamata (nella specie, l'illegittimita' della previsione, della reclusione per mesi sei, quale minimo edittale della pena) automaticamente si riverbera, contrariamente al presupposto interpretativo da cui muove il giudice 'a quo', sulla disposizione richiamante. Peraltro, nessun rilievo assume la circostanza che le ipotesi in comparazione ora si equivalgano nel limite minimo della pena, poiche' l'omologazione del trattamento sanzionatorio al minimo fissato in via generale dall'art. 23 cod. pen., e' proprio di tutte le fattispecie delittuose, che, senza per questo turbare alcun valore di rango costituzionale, non stabiliscono un minimo edittale autonomo, malgrado la diversa gravita' dei reati, contrassegnata dalla differente pena massima. - S. n. 341/1994. red.: A.M. Marini
Norme citate
- codice penale-Art. 344
Parametri costituzionali
Pronuncia 80/1973Depositata il 06/06/1973
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 341 e 344 cod. pen., in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 28, 35, 54, 97 e 98 della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 165 del 1972 e manifestamente infondata con ord. n. 6 e 61 del 1973 e con sent. n. 68 del 1973.
Norme citate
- codice penale-Art. 344
- codice penale-Art. 341, comma 1
- codice penale-Art. 341, comma 4
Pronuncia 165/1972Depositata il 28/11/1972
Gli artt. 341 e 344 cod. pen., non violano gli artt. 1 e 3 Cost. per non aver equiparato il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato al privato cittadino. I criteri accolti nella sent. n. 109 del 1968 - secondo la quale il diverso trattamento dell'oltraggio rispetto all'ingiuria non e' irrazionale per eccessiva sproporzione delle rispettive sanzioni - valgono a maggior ragione per respingere la tesi diretta a sottoporre alla stessa pena reati aventi un altro oggetto di tutela. Le affermazioni convenute nella suddetta sentenza conducono a ritenere non fondate le censure relative agli artt. 2, 4, 35, 54, 97, 98 e 113 Cost. Infatti, una volta negata la violazione dell'art. 3, cade quella dell'art. 4 e del correlativo art. 35, perche' se e' vero che tutti i cittadini hanno diritto al lavoro, e' vero altresi' che proprio dall'art. 35, nel suo primo comma, si evince il potere del legislatore ordinario di attuare una distinta protezione delle svariate forme ed applicazioni del lavoro. Cio' implica che ai doveri dei pubblici funzionari e dipendenti, quali sono posti da varie norme della Costituzione, possano corrispondere un'adeguata normativa diversa da quella dei lavoratori autonomi dei prestatori d'opera dipendenti da privati, ed una particolare valutazione, sul piano giuridico-penale, la quale - ferma restando la pari dignita' delle persone uti singuli - sia conforme alle esigenze di protezione delle mansioni esercitate, che, fra l'altro, postulano efficienza e serenita' di espletamento. Quanto all'art. 113 Cost., basti, infine, osservare che il denunziato art. 341 cod. pen., e' norma di diritto sostanziale e non limita in alcun modo la guarentigia giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.
Norme citate
- codice penale-Art. 341
- codice penale-Art. 344
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.