Pronuncia 165/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 341 e 344 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 13 marzo 1970 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Foresti Franco, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970; 2) ordinanza emessa l'11 luglio 1970 dal pretore di Carrù nel procedimento penale a carico di Bonino Battista, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970; 3) ordinanza emessa il 17 giugno 1971 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Cesari Paolo, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971; 4) ordinanza emessa il 25 giugno 1971 dal pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Giacoboni Claudio, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 341 e 344 del codice penale, sollevate con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 54, 97, 98 e 113 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Enzo Capolozza

Data deposito: Tue Nov 28 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 165/72. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - TUTELA PENALE - DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - COD. PEN., ARTT. 341 E 344 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA COSTITUZIONE - VALIDITA' DEGLI STESSI PRINCIPI ENUNCIATI IN PRECEDENTE DECISIONE - INSUSSISTENTE LESIONE ANCHE DEGLI ARTT. 4, 35, PRIMO COMMA, E 113 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LAVORO - COSTITUZIONE, ARTT. 4 E 35, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - DIRITTO AL LAVORO - NON PRECLUDE UNA DISTINTA PROTEZIONE DELLE SVARIATE FORME ED APPLICAZIONI DEL LAVORO - DIFFERENZIAZIONE NORMATIVA, ANCHE SUL PIANO GIURIDICO PENALE, TRA FUNZIONARI E DIPENDENTI PUBBLICI, DA UN LATO, E LAVORATORI AUTONOMI E PRESTATORI D'OPERA DIPENDENTI DA PRIVATI, DALL'ALTRO - LEGITTIMITA'.

Gli artt. 341 e 344 cod. pen., non violano gli artt. 1 e 3 Cost. per non aver equiparato il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato al privato cittadino. I criteri accolti nella sent. n. 109 del 1968 - secondo la quale il diverso trattamento dell'oltraggio rispetto all'ingiuria non e' irrazionale per eccessiva sproporzione delle rispettive sanzioni - valgono a maggior ragione per respingere la tesi diretta a sottoporre alla stessa pena reati aventi un altro oggetto di tutela. Le affermazioni convenute nella suddetta sentenza conducono a ritenere non fondate le censure relative agli artt. 2, 4, 35, 54, 97, 98 e 113 Cost. Infatti, una volta negata la violazione dell'art. 3, cade quella dell'art. 4 e del correlativo art. 35, perche' se e' vero che tutti i cittadini hanno diritto al lavoro, e' vero altresi' che proprio dall'art. 35, nel suo primo comma, si evince il potere del legislatore ordinario di attuare una distinta protezione delle svariate forme ed applicazioni del lavoro. Cio' implica che ai doveri dei pubblici funzionari e dipendenti, quali sono posti da varie norme della Costituzione, possano corrispondere un'adeguata normativa diversa da quella dei lavoratori autonomi dei prestatori d'opera dipendenti da privati, ed una particolare valutazione, sul piano giuridico-penale, la quale - ferma restando la pari dignita' delle persone uti singuli - sia conforme alle esigenze di protezione delle mansioni esercitate, che, fra l'altro, postulano efficienza e serenita' di espletamento. Quanto all'art. 113 Cost., basti, infine, osservare che il denunziato art. 341 cod. pen., e' norma di diritto sostanziale e non limita in alcun modo la guarentigia giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.