Articolo 490 - CODICE PENALE
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(Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)
((Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)).
(94) (97a) (129)
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