Articolo 716 - CODICE PENALE
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(Omesso avviso all'Autorita' dell'evasione o fuga ((...)) di minori)
Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ((...)) ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorita' dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, e' punito con l'ammenda da lire cento a duemila.
La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'Autorita' e' stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.
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