Articolo 73 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 168/1994Depositata il 28/04/1994
Avendo dichiarato l'incostituzionalita' delle disposizioni (artt. 17 e 22 cod. pen.), nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile, per le medesime ragioni la dichiarazione di incostituzionalita' va estesa, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche all'art. 73, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui, in caso di concorso di piu' delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell'ergastolo. red.: F.S. rev.: S.P.
Norme citate
- codice penale-Art. 73, comma 2
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27
Pronuncia 386/1989Depositata il 11/07/1989
Il principio della "pena unica" dipendente dal concorso di pene della stessa specie, non e' inderogabile, sia per l'espressa salvezza di "ogni diversa disposizione di legge", contenuta nell'art. 76 cod. pen., sia per l'implicita osservanza che va data, comunque, ai principi costituzionali; esso non ha 'ex se' nulla d'irrazionale o di discriminatorio, ed eventuali violazioni del principio di eguaglianza o della funzione risocializzante della pena vanno riferite, semmai, all'eventuale assenza di disposizioni particolari per singole situazioni applicative. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 13, 27, 101 e 104 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt.73 e 76 cod. pen.).
Norme citate
- codice penale-Art. 73
- codice penale-Art. 76
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.