Pronuncia 168/1994
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1993 dal Tribunale per i minorenni delle Marche nel procedimento penale a carico di Potenziani Giulio, iscritta al n. 797 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile; Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma dello stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonché nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale è prevista la pena base dell'ergastolo; b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui, in caso di concorso di più delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell'ergastolo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Vincenzo Caianello
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CASAVOLA
Massime
SENT. 168/94 A. PENA - APPLICABILITA' DELL'ERGASTOLO NEI CONFRONTI DEI MINORENNI - ASSERITO OMESSO ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO ALLE NORME PATTIZIE DI DIRITTO INTERNAZIONALE VIGENTE - GENERICITA' DEI RIFERIMENTI E INESATTEZZA DELLA PREMESSA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 168/94 B. PENA - ERGASTOLO - ASSERITO CONTRASTO CON IL FINE RIEDUCATIVO DELLA PENA - ESCLUSIONE - MANTENIMENTO O MENO DELL'ERGASTOLO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 168/94 C. PENA - APPLICABILITA' DELL'ERGASTOLO AI MINORENNI - VIOLAZIONE DEL PRECETTO CHE IMPONE UNA INCISIVA DIVERSIFICAZIONE, RISPETTO AL SISTEMA PUNITIVO GENERALE, DEL TRATTAMENTO PENALISTICO DEI MINORENNI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 168/94 D. PENA - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE FRA CIRCOSTANZE ETEROGENEE, IVI COMPRESA LA DIMINUENTE DELLA MINORE ETA' - POSSIBILITA' DI IRROGAZIONE DELL'ERGASTOLO AL MINORENNE - DISPOSIZIONE CON EFFETTI ANALOGHI A QUELLI DI NORMA (APPLICABILITA' DELL'ERGASTOLO AI MINORI IMPUTABILI) DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Norme citate
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27
SENT. 168/94 E. PENA - CONCORSO DI PIU' DELITTI PER CIASCUNO DEI QUALI DEVE INFLIGGERSI LA PENA DELLA RECLUSIONE NON INFERIORE A VENTIQUATTRO ANNI - APPLICABILITA' DELL'ERGASTOLO ANCHE AL MINORENNE - DISPOSIZIONE CON EFFETTI ANALOGHI A QUELLI DI NORMA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Norme citate
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27