Pronuncia 168/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1993 dal Tribunale per i minorenni delle Marche nel procedimento penale a carico di Potenziani Giulio, iscritta al n. 797 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile; Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma dello stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonché nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale è prevista la pena base dell'ergastolo; b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui, in caso di concorso di più delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell'ergastolo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Vincenzo Caianello

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 168/94 A. PENA - APPLICABILITA' DELL'ERGASTOLO NEI CONFRONTI DEI MINORENNI - ASSERITO OMESSO ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO ALLE NORME PATTIZIE DI DIRITTO INTERNAZIONALE VIGENTE - GENERICITA' DEI RIFERIMENTI E INESATTEZZA DELLA PREMESSA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

In tema di determinazione delle pene nei confronti di minorenni, con particolare riferimento a quella dell'ergastolo, tenuto conto della estrema diversita' delle discipline che regolano il regime delle pene piu' gravi nei vari Paesi, anche nel variegato panorama delle legislazioni degli Stati piu' affini a quella del nostro Paese, non e' possibile rinvenire un principio generale o una consuetudine in materia, non risultando - diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - l'esistenza di una di quelle "norme generalmente riconosciute" cui fa riferimento l'art. 10, primo comma, Cost.. Nella "Dichiarazione dei diritti del fanciullo" della Societa' delle Nazioni del 1924, nella "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" (ONU, New York, 20 novembre 1959), nelle "Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile" (ONU, New York, 29 novembre 1985, c.d. Regole di Pechino), nella Convenzione di New York "sui diritti del fanciullo" del 20 novembre 1989 - ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 - sono contenute in materia enunciazioni la cui attuazione e' affidata alla legislazione degli Stati che vi hanno aderito e che trovano nel nostro ordinamento il maggior punto di emersione nell'art. 31 Cost. La questione di legittimita' costituzionale della previsione dell'applicabilita' della pena dell'ergastolo nei confronti del minorenne, sollevata in riferimento all'art. 10, primo comma, Cost., non puo' quindi essere presa in considerazione per l'inesattezza, oltre che per la genericita', dell'assunto della non conformita' della normativa denunciata "a numerose norme pattizie del diritto internazionale vigente in materia". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 10, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 cod. pen.). - Cfr. S. nn. 153/1987, 96/1982, 188/1980, 48/1979, 69/1976, 104/1969, 48/1967, 135/1963, 32/1960. red.: F.S. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 168/94 B. PENA - ERGASTOLO - ASSERITO CONTRASTO CON IL FINE RIEDUCATIVO DELLA PENA - ESCLUSIONE - MANTENIMENTO O MENO DELL'ERGASTOLO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE.

Come gia' osservato dalla Corte, il precetto costituzionale costituito dal fine rieducativo della pena e' stato soddisfatto dal legislatore anche con riferimento all'ergastolo, avuto riguardo al momento dinamico dell'applicazione della pena medesima, poiche' sono stati introdotti dei correttivi (quali l'istituto della liberazione condizionale e, per i minori, l'esclusione dalle nuove e piu' rigorose previsioni limitatrici della fruibilita' dei benefici stabiliti dall'ordinamento penitenziario e l'applicabilita' della liberazione condizionale senza i limiti minimi di espiazione di pena previsti in generale) che finiscono con l'incidere sulla natura stessa della pena suddetta, ormai priva del carattere della perpetuita', diversamente da come concepita alle sue origini dal codice penale del 1930. Una volta soddisfatto con detti correttivi il precetto costituzionale che assegna alla pena la funzione rieducativa, diviene esclusivo compito del legislatore il valutare, nelle scelte di politica criminale, se conservare o meno l'ergastolo tra le sanzioni punitive astrattamente previste. - Cfr. S. n. 264/1974, ed inoltre S. nn. 306/1993, 282/1989, 107/1980, 179/1973, 12/1966. red.: F.S. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 168/94 C. PENA - APPLICABILITA' DELL'ERGASTOLO AI MINORENNI - VIOLAZIONE DEL PRECETTO CHE IMPONE UNA INCISIVA DIVERSIFICAZIONE, RISPETTO AL SISTEMA PUNITIVO GENERALE, DEL TRATTAMENTO PENALISTICO DEI MINORENNI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Dall'art. 31 Cost., che prevede una speciale protezione per l'infanzia e la gioventu' e favorisce gli istituti necessari a tale scopo, deriva l'incompatibilita' della previsione dell'ergastolo per gli infradiciottenni, perche' accomuna, per tale particolare istituto, di indubbia gravita', nel medesimo contesto punitivo tutti i soggetti, senza tener conto della particolare condizione minorile, che esige - come gia' sottolineato dalla Corte - "di diversificare il piu' possibile il trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale". In effetti la funzione rieducativa della pena (data la particolare attenzione che deve essere riservata, in ossequio all'art. 31 Cost., ai problemi educativi dei giovani) per i soggetti minori di eta', e' da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente, per cui se alcuni correttivi normativamente previsti in sede di applicazione concreta della pena sono sufficienti ad escludere il contrasto della previsione, in generale, della pena dell'ergastolo con l'art. 27, terzo comma, Cost. in se' considerato, detti correttivi e la caratterizzazione della pena che ne consegue si rivelano inadeguati una volta che si abbia riguardo alla prospettiva della spiccata protezione del minore quale espressa nell'art. 31, secondo comma, Cost., principio la cui compresenza nell'ambito dei precetti costituzionali impone un mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest'ultima, proprio perche' applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identita', una connotazione educativa piu' che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale. Per contrasto con l'art. 31, secondo comma - in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost. - va quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 cod. pen., nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile. - Cfr., oltre a S. n. 140/1993, S. n. 125/1992. red.: F.S. rev.: S.P.

SENT. 168/94 D. PENA - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE FRA CIRCOSTANZE ETEROGENEE, IVI COMPRESA LA DIMINUENTE DELLA MINORE ETA' - POSSIBILITA' DI IRROGAZIONE DELL'ERGASTOLO AL MINORENNE - DISPOSIZIONE CON EFFETTI ANALOGHI A QUELLI DI NORMA (APPLICABILITA' DELL'ERGASTOLO AI MINORI IMPUTABILI) DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Una volta dichiarata la illegittimita' delle disposizioni (artt. 17 e 22 cod. pen.), che non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile, per le medesime ragioni, considerato che il giudizio di prevalenza o di equivalenza fra le circostanze concerne anche quelle inerenti alla persona del colpevole, tra le quali la giurisprudenza ha sempre compreso la diminuente della minore eta', con la conseguenza che in caso di circostanze eterogenee vi e' la possibilita' dell'applicazione della pena dell'ergastolo anche per il minore, va conseguentemente riconosciuto incostituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche l'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma dello stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o piu' circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonche' nella parte in cui prevede che nei confronti del minore siano applicabili le disposizioni del primo e terzo comma del citato art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o piu' circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale e' prevista la pena dell'ergastolo. red.: F.S. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 27

SENT. 168/94 E. PENA - CONCORSO DI PIU' DELITTI PER CIASCUNO DEI QUALI DEVE INFLIGGERSI LA PENA DELLA RECLUSIONE NON INFERIORE A VENTIQUATTRO ANNI - APPLICABILITA' DELL'ERGASTOLO ANCHE AL MINORENNE - DISPOSIZIONE CON EFFETTI ANALOGHI A QUELLI DI NORMA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Avendo dichiarato l'incostituzionalita' delle disposizioni (artt. 17 e 22 cod. pen.), nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile, per le medesime ragioni la dichiarazione di incostituzionalita' va estesa, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche all'art. 73, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui, in caso di concorso di piu' delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell'ergastolo. red.: F.S. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 27