Indice1233-bis456789101112131415161718192020-bis21222324252627282930313232-bis32-ter32-quater32-quinquies333435353637383940414243444546474849505152535455565757-bis5858-bis59606161-bis6262-bis6364656667686969-bis707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131131-bis132133133-bis133-ter134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161161-bis162162-bis162-ter163164165166167168168-bis168-ter168-quater169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211211-bis212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240240-bis241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270270-bis270-bis270-ter270-quater270-quater270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-sexies270-septies271272273274275276277278279280280-bis280-ter281282283284285286287288289289-bis289-ter290290-bis291292292-bis293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314314-bis315316316-bis316-ter317317-bis318319319-bis319-ter319-quater320321322322-bis322-ter322-ter322-quater323323-bis323-ter324325326327328329330331332333334335335-bis336337337-bis338339339-bis340341341-bis342343343-bis344345346346-bis347348349350351352353353-bis354355356357358359360361362363364365366367368369370371371-bis371-ter372373374374-bis375376377377-bis378379379-bis380381382383383-bis384384-bis384-ter385386387387-bis388388-bis388-ter389390391391-bis391-ter392393393-bis394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414414-bis415415-bis416416-bis416-bis416-ter417418419420421421-bis422423423-bis423-ter423-quater424425426427428429430431432433433-bis434434-bis435436437438439440441442443444445446447448449450451452452-bis452-ter452-quater452-quinquies452-sexies452-septies452-octies452-novies452-decies452-undecies452-duodecies452-terdecies452-quaterdecies453454455456457458459460461462463464465466466-bis467468469470471472473474474-bis474-ter474-quater475476477478479480481482483484485486487488489490491491-bis492493493-bis493-ter493-quater494495495-bis495-ter496497497-bis497-ter498499500501501-bis502503504505506507508509510511512512-bis513513-bis514515516517517-bis517-ter517-quater517-quinquies518518-bis518-ter518-quater518-quinquies518-sexies518-septies518-octies518-novies518-decies518-undecies518-duodecies518-terdecies518-quaterdecies518-quinquiesdecies518-sexiesdecies518-septiesdecies518-duodevicies518-undevicies519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544544-bis544-ter544-quater544-quinquies544-sexies545546547548549550551552553554555556557558558-bis559560561562563564565566567568569570570-bis570-ter571572573574574-bis574-ter575576577578579580581582583583-bis583-ter583-quater583-quinquies584585586586-bis587588589589-bis589-ter590590-bis590-ter590-quater590-quinquies590-sexies591592593593-bis593-ter594595596596-bis597598599600600-bis600-ter600-quater600-quater600-quinquies600-sexies600-septies600-septies600-septies600-octies601601-bis602602-bis602-ter602-quater603603-bis603-bis603-bis603-ter604604-bis604-ter605606607608609609-bis609-ter609-quater609-quinquies609-sexies609-septies609-octies609-nonies609-decies609-undecies609-duodecies610611612612-bis612-ter613613-bis613-ter614615615-bis615-ter615-quater615-quinquies616617617-bis617-ter617-quater617-quinquies617-sexies617-septies618619620621622623623-bis623-ter623-quater624624-bis625625-bis626627628629630631632633633-bis634634-bis635635-bis635-ter635-quater635-quater635-quinquies636637638639639-bis639-ter640640-bis640-ter640-quater640-quinquies641642643644644-bis644-ter645646647648648-bis648-ter648-ter648-quater649649-bis650651652653654655656657658659660661662663663-bis664665666667668669669-bis670671672673674675676677678678-bis679679-bis680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707707-bis708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727727-bis728729730731732733733-bis734734-bis

Articolo 69 - CODICE PENALE

. (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti) Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonche' dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi e' divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. (242a) (250) (251) (265) (280) (301) (310) (311) (333) (338) (344) (347) ((369)) COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 7 GIUGNO 1974, N. 220.
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Massime della Corte Costituzionale

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Pronuncia 143/2021Depositata il 08/07/2021

Rilevanza della questione incidentale - Questione, sollevata dalla Corte di cassazione, avente ad oggetto il divieto di prevalenza di circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata - Attinenza dei motivi di ricorso esclusivamente alla determinazione della pena inflitta in appello, in conseguenza del divieto denunciato - Sussistenza.

Sussiste la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell'attenuante del fatto di lieve entità - introdotta con sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen. - sulla recidiva reiterata. Il carattere facoltativo della recidiva reiterata non revoca in dubbio la plausibilità del presupposto interpretativo dal quale muove la Corte di cassazione rimettente, in quanto i motivi di ricorso attengono esclusivamente alla determinazione della misura della pena inflitta dal giudice di appello in conseguenza del giudizio di prevalenza denunciato e non già all'applicazione da parte di quest'ultimo di tale aggravante. ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2017 e n. 185 del 2015; ordinanza n. 145 del 2018 ).

Norme citate

  • codice penale-Art. 69, comma 4
  • legge-Art. 3

Pronuncia 143/2021Depositata il 08/07/2021

Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Concorso di circostanze nel sequestro di persona a scopo di estorsione - Divieto di prevalenza dell'attenuante della lieve entità del fatto sull'aggravante della recidiva reiterata - Violazione del principio di uguaglianza e di proporzionalità della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. La necessaria funzione di riequilibrio del regime sanzionatorio di particolare rigore del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione - che vede una pena detentiva molto elevata, sia nel minimo (venticinque anni di reclusione), sia nel massimo (trenta anni), all'interno di una "forbice" ridotta a soli cinque anni e che trova, altresì, giustificazione nelle caratteristiche oggettive della fattispecie incriminatrice, ricomprendente anche fatti di minore gravità rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore "emergenziale" degli anni '70 - conferisce all'attenuante in parola una connotazione del tutto peculiare. Pertanto, la disposizione censurata impedendo in modo assoluto al giudice di ritenere prevalente tale diminuente, in presenza della recidiva reiterata, vanifica la finalità ad essa riconosciuta, anche sul versante della funzione rieducativa della pena, in quanto non consente di assicurare una pena adeguata e proporzionata alla gravità del fatto-reato e di sanzionare in modo diverso situazioni differenti sul piano dell'offensività della condotta, con conseguente violazione del principio di necessaria proporzionalità della pena e del principio di eguaglianza. ( Precedenti citati: sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, n. 68 del 2012, n. 251 del 2012, n. 105 del 2014, n. 106 del 2014 ) . Deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato dall'art. 69 cod. pen., sono sì costituzionalmente legittime e rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, ma sempre che non trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, non potendo in alcun caso giungere a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 88 del 2019, n. 205 del 2017, n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012 ). La recidiva reiterata riflette i due aspetti della colpevolezza e della pericolosità, che, pur essendo pertinenti al reato, non possono assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo. Il principio della necessaria proporzione della pena rispetto all'offensività del fatto risulterebbe [infatti] vanificato da una "abnorme enfatizzazione" della recidiva, indice di rimproverabilità e pericolosità, rilevante sul piano strettamente soggettivo. ( Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2017 e n. 251 del 2012 ). Il principio di determinazione di una pena proporzionata, idonea a tendere alla rieducazione del condannato ai sensi dell'art. 27, terzo comma, Cost., implica un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra. ( Precedente citato: sentenza n. 185 del 2015 ).

Norme citate

  • codice penale-Art. 69, comma 4
  • legge-Art. 3

Pronuncia 143/2021Depositata il 08/07/2021

Thema decidendum - Accoglimento della questione incidentale di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento di questione riferita ad altro parametro.

Accolta in parte qua - per violazione degli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, resta assorbita la questione sollevata in riferimento all'art. 25 Cost.

Norme citate

  • codice penale-Art. 69, comma 4
  • legge-Art. 3

Parametri costituzionali

Pronuncia 55/2021Depositata il 31/03/2021

Prospettazione della questione incidentale - Plausibile motivazione del rimettente in ordine alla rilevanza - Ammissibilità della questione.

Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., prospettate in riferimento al divieto di prevalenza della diminuente di cui all'art.116, secondo comma, cod. pen. Il rimettente ha plausibilmente motivato in ordine alle ragioni che rendono rilevanti le questioni, mostrando di far proprio il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in particolare attraverso la descrizione puntuale dello svolgersi della condotta criminosa nel caso concreto. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020 e n. 250 del 2018 ). L'applicazione della recidiva, pur non obbligatoria, si giustifica in quanto il nuovo delitto, commesso da chi sia già stato condannato per precedenti delitti non colposi, sia espressivo in concreto del maggior grado di colpevolezza e pericolosità nonché di rimproverabilità della condotta tenuta nonostante l'ammonimento individuale scaturente dalle precedenti condanne. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 185 del 2015 e n. 192 del 2007 ).

Norme citate

  • codice penale-Art. 69, comma 4

Pronuncia 55/2021Depositata il 31/03/2021

Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante per il reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti (art. 116, secondo comma, cod. pen.) rispetto alla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.) - Violazione del principio di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Il divieto censurato dal Tribunale di Firenze contrasta con i parametri evocati, perché la struttura della fattispecie prevista dall'art. 116 cod. pen. è tutt'affatto particolare se confrontata con il principio generale della personalità della responsabilità penale, e dalla conseguente preclusione di ogni forma di responsabilità oggettiva penale. La formulazione testuale della norma, infatti, pone in sofferenza il principio della personalità della responsabilità penale, quanto meno nella misura in cui richiede soltanto il solo nesso di causalità materiale; alla sua tenuta costituzionale contribuiscono pertanto l'interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata - per cui è comunque necessario un coefficiente di partecipazione anche psichica al delitto più grave -, e l'attenuante prevista dal suo secondo comma, che ha una funzione di necessario riequilibrio del trattamento sanzionatorio. La norma censurata, invece, impedisce, in modo assoluto, al giudice di ritenere prevalente la diminuente in questione, in presenza della circostanza aggravante della recidiva reiterata, con ciò frustrando, irragionevolmente, gli effetti che l'attenuante mira ad attuare e compromettendone la necessaria funzione di riequilibrio sanzionatorio che impedisce alla pena di esplicare la propria funzione rieducativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 251 del 2012, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014, n. 364 del 1988 n. 42 del 1965 ). Deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato dall'art. 69 cod. pen., sono sì costituzionalmente ammissibili e rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, ma sempre che non trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, non potendo in alcun caso giungere a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 88 del 2019, n. 205 del 2017 n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012 ). Il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo, cosicché il quantum di disvalore soggettivo dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020 e n. 222 del 2018 ).

Norme citate

  • codice penale-Art. 69, comma 4
  • legge-Art. 3

Pronuncia 55/2021Depositata il 31/03/2021

Thema decidendum - Accoglimento della questione principale - Assorbimento della questione subordinata.

Accolta in parte qua , per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., resta assorbita la questione del medesimo art. 69, quarto comma, cod. pen., sollevata, in via subordinata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza di più circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

Norme citate

  • codice penale-Art. 69, comma 4

Pronuncia 73/2020Depositata il 24/04/2020

Rilevanza della questione incidentale - Argomentazione plausibile del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo , formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. La linea argomentativa del giudice a quo in punto di rilevanza è plausibile, poiché quest'ultimo motiva ampiamente sia sulle ragioni per le quali si giustificherebbe l'applicazione nei confronti degli imputati dell'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., sia sul contestuale riconoscimento in loro favore dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., la cui prevalenza è tuttavia preclusa dalla disposizione censurata. ( Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2018 e n. 120 del 2017; ordinanza n. 145 del 2018 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'applicazione della recidiva in tanto si giustifica in quanto il nuovo delitto, commesso da chi sia già stato condannato per precedenti delitti non colposi, sia in concreto espressivo non solo di una maggiore pericolosità criminale, ma anche di un maggior grado di colpevolezza, legato alla maggiore rimproverabilità della decisione di violare la legge penale nonostante l'ammonimento individuale scaturente dalle precedenti condanne; maggiore rimproverabilità che non può essere presunta in via generale sulla base del solo fatto delle precedenti condanne, dovendo - ad esempio - essere esclusa allorché il nuovo delitto sia stato commesso dopo un lungo lasso di tempo dal precedente, o allorché abbia caratteristiche affatto diverse. ( Precedenti citati: sentenze n. 185 del 2015, n. 192 del 2007 ).

Norme citate

  • codice penale-Art. 69, comma 4

Pronuncia 73/2020Depositata il 24/04/2020

Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza del vizio parziale di mente sulla recidiva reiterata - Violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, personalizzazione e finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale parziale.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. - l'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente, di cui all'art. 89 cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata, di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. La disposizione censurata dal Tribunale di Reggio Calabria impedisce al giudice di determinare una pena proporzionata rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del reato, e pertanto adeguata al grado di responsabilità "personale" e rimproverabilità del suo autore, non consentendo di tenere adeguatamente conto della minore possibilità di essere motivato dalle norme di divieto da parte di chi risulti affetto da patologie o disturbi della personalità che, seppur non escludendola del tutto, diminuiscano grandemente la sua capacità di intendere e di volere, come invece previsto dalla circostanza attenuante indicata, riconducibile a un connotato di sistema di un diritto penale "costituzionalmente orientato". Ciò non comporta il sacrificio delle esigenze di tutela della collettività contro l'accentuata pericolosità sociale espressa dal recidivo reiterato, poiché il magistrato di sorveglianza ha la possibilità di disporre nei confronti del condannato - una volta che questi abbia scontato la pena - l'applicazione di una misura di sicurezza, subordinata alla valutazione della sua persistente pericolosità sociale. ( Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014, n. 251 del 2012, n. 364 del 1988 e n. 26 del 1979 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato in via generale dall'art. 69 cod. pen., sono costituzionalmente ammissibili e rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, risultando sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, non potendo però giungere in alcun caso a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. ( Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2019, n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la pena va intesa come reazione proporzionata dell'ordinamento a un fatto di reato (oggettivamente) offensivo e (soggettivamente) rimproverabile al suo autore. Infatti, sulla base di una lettura congiunta degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo. E il quantum di disvalore soggettivo dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016 e n. 343 del 1993 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la misura di sicurezza, non avendo alcun connotato "punitivo", non è subordinata alla rimproverabilità soggettiva del suo destinatario, bensì alla sua persistente pericolosità sociale, che peraltro, ai sensi dell'art. 679 cod. proc. pen., deve essere oggetto di vaglio caso per caso da parte del magistrato di sorveglianza una volta che la pena sia stata scontata. Essa dovrebbe auspicabilmente essere conformata in modo da assicurare, assieme, un efficace contenimento della pericolosità sociale del condannato e adeguati trattamenti delle patologie o disturbi di cui è affetto, nonché fattivo sostegno rispetto alla finalità del suo riadattamento alla vita sociale, obiettivo che riflette un principio certamente estensibile, nell'attuale quadro costituzionale, alla generalità delle misure di sicurezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2020, n. 253 del 2003, n. 1102 del 1988 e n. 249 del 1983 ).

Norme citate

  • codice penale-Art. 69, comma 4

Pronuncia 73/2020Depositata il 24/04/2020

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento dell'ulteriore questione.

Accolta in parte qua - per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., resta assorbita l'ulteriore questione formulata in riferimento all'art. 32 Cost.

Norme citate

  • codice penale-Art. 69, comma 4

Parametri costituzionali

Pronuncia 145/2018Depositata il 05/07/2018

Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Attenuanti del vizio parziale di mente e del danno patrimoniale di speciale tenuità nei delitti contro il patrimonio - Divieto di prevalenza sull'aggravante della recidiva reiterata - Denunciata irragionevolezza e violazione della finalità rieducativa della pena - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Cagliari in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti del vizio parziale di mente e del danno patrimoniale di speciale tenuità nei delitti contro il patrimonio, previste dagli artt. 89 e 62, primo comma, n. 4, cod. pen., sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, dello stesso codice. Il giudizio di esistenza della recidiva presuppone da parte del giudice non solo la verifica dei presupposti espressamente indicati dall'art. 99 cod. pen., ma anche il puntuale riscontro dei requisiti - cumulativi - della maggiore pericolosità e, in particolare, della maggiore colpevolezza dell'imputato, alla luce della possibile incidenza su quest'ultima del riconosciuto vizio parziale di mente. L'assenza di tale riscontro renderebbe ingiustificate, in un ordinamento fondato sul principio della colpevolezza per il fatto e non già sulla mera neutralizzazione della pericolosità sociale dell'autore, le conseguenze sanzionatorie collegate alla recidiva. ( Precedenti citati: sentenza n. 120 del 2017 ).

Norme citate

  • codice penale-Art. 69, comma 4

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.