Indice1233-bis456789101112131415161718192020-bis21222324252627282930313232-bis32-ter32-quater32-quinquies333435353637383940414243444546474849505152535455565757-bis5858-bis59606161-bis6262-bis6364656667686969-bis707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131131-bis132133133-bis133-ter134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161161-bis162162-bis162-ter163164165166167168168-bis168-ter168-quater169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211211-bis212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240240-bis241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270270-bis270-bis270-ter270-quater270-quater270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-sexies270-septies271272273274275276277278279280280-bis280-ter281282283284285286287288289289-bis289-ter290290-bis291292292-bis293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314314-bis315316316-bis316-ter317317-bis318319319-bis319-ter319-quater320321322322-bis322-ter322-ter322-quater323323-bis323-ter324325326327328329330331332333334335335-bis336337337-bis338339339-bis340341341-bis342343343-bis344345346346-bis347348349350351352353353-bis354355356357358359360361362363364365366367368369370371371-bis371-ter372373374374-bis375376377377-bis378379379-bis380381382383383-bis384384-bis384-ter385386387387-bis388388-bis388-ter389390391391-bis391-ter392393393-bis394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414414-bis415415-bis416416-bis416-bis416-ter417418419420421421-bis422423423-bis423-ter423-quater424425426427428429430431432433433-bis434434-bis435436437438439440441442443444445446447448449450451452452-bis452-ter452-quater452-quinquies452-sexies452-septies452-octies452-novies452-decies452-undecies452-duodecies452-terdecies452-quaterdecies453454455456457458459460461462463464465466466-bis467468469470471472473474474-bis474-ter474-quater475476477478479480481482483484485486487488489490491491-bis492493493-bis493-ter493-quater494495495-bis495-ter496497497-bis497-ter498499500501501-bis502503504505506507508509510511512512-bis513513-bis514515516517517-bis517-ter517-quater517-quinquies518518-bis518-ter518-quater518-quinquies518-sexies518-septies518-octies518-novies518-decies518-undecies518-duodecies518-terdecies518-quaterdecies518-quinquiesdecies518-sexiesdecies518-septiesdecies518-duodevicies518-undevicies519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544544-bis544-ter544-quater544-quinquies544-sexies545546547548549550551552553554555556557558558-bis559560561562563564565566567568569570570-bis570-ter571572573574574-bis574-ter575576577578579580581582583583-bis583-ter583-quater583-quinquies584585586586-bis587588589589-bis589-ter590590-bis590-ter590-quater590-quinquies590-sexies591592593593-bis593-ter594595596596-bis597598599600600-bis600-ter600-quater600-quater600-quinquies600-sexies600-septies600-septies600-septies600-octies601601-bis602602-bis602-ter602-quater603603-bis603-bis603-bis603-ter604604-bis604-ter605606607608609609-bis609-ter609-quater609-quinquies609-sexies609-septies609-octies609-nonies609-decies609-undecies609-duodecies610611612612-bis612-ter613613-bis613-ter614615615-bis615-ter615-quater615-quinquies616617617-bis617-ter617-quater617-quinquies617-sexies617-septies618619620621622623623-bis623-ter623-quater624624-bis625625-bis626627628629630631632633633-bis634634-bis635635-bis635-ter635-quater635-quater635-quinquies636637638639639-bis639-ter640640-bis640-ter640-quater640-quinquies641642643644644-bis644-ter645646647648648-bis648-ter648-ter648-quater649649-bis650651652653654655656657658659660661662663663-bis664665666667668669669-bis670671672673674675676677678678-bis679679-bis680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707707-bis708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727727-bis728729730731732733733-bis734734-bis

Articolo 146 - CODICE PENALE

. (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena). L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita: 1) ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48)); 2) ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48)); 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48)).
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 264/2009Depositata il 23/10/2009

Esecuzione penale - Differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena inflitta a persona affetta da Aids conclamata o da altra malattia a causa della quale le condizioni di salute sono incompatibili con lo stato detentivo - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del principio di eguaglianza, incidenza sui diritti inviolabili e vanificazione delle finalità retributiva e rieducativa della pena - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numero 3), cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, primo e terzo comma, Cost., ove prevede il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione. La norma non introduce una presunzione assoluta di incompatibilità con il carcere per i malati di cui sopra, tanto che, per il differimento, occorre la condizione che la malattia non solo sia gravemente debilitante ma anche che sia giunta alla sua fase terminale: così facendo, e privilegiando esigenze di natura umanitaria, garantisce un corretto equilibrio tra il diritto alla salute del condannato e le esigenze di sicurezza, effettività e certezza dell'espiazione della pena. -V., citate, sentenze n. 438/1995 e n. 70/1994 e ordinanza n. 145/2009.

Norme citate

  • codice penale-Art. 146, comma 1

Pronuncia 260/2009Depositata il 19/10/2009

Esecuzione penale - Obbligo di rinvio della pena detentiva nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore ad un anno - Possibilità di negare il differimento se non adeguato alle finalità di prevenzione generale e se la detenzione domiciliare non sia idonea a prevenire il pericolo di recidiva - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione delle finalità di prevenzione generale della pena e dei principi a base della tutela della maternità e del minore - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numeri 1) e 2), cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 30 Cost., nella parte in cui, stabilendo il rinvio obbligatorio della pena detentiva nei confronti di donna incinta o madre di prole di età inferiore ad un anno, non prevede che il giudice possa negare il differimento dell'esecuzione se lo ritenga non adeguato alle finalità di prevenzione generale e la detenzione domiciliare non sia idonea a prevenire il rischio di recidiva. Come la Corte ha già precisato con l'ordinanza n. 145 del 2009, non irragionevolmente il legislatore ha ritenuto, con riguardo al periodo della gravidanza e al primo anno del bambino, che la protezione del rapporto madre-figlio in un ambiente idoneo debba prevalere sull'interesse dello Stato all'esecuzione immediata della pena. Inoltre, il rinvio del momento esecutivo non esclude la funzione di intimidazione e dissuasione della pena, posto che non ci si trova di fronte ad una rinuncia sine die della esecuzione. Né costituisce idoneo tertium comparationis la disciplina dettata dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. relativo alle misure cautelari, né è pertinente il richiamo all'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in tema di espulsione. Infine, il pericolo che la maternità venga utilizzata come scudo per ottenere il rinvio è adeguatamente bilanciato dal fatto che il secondo comma dell'art. 146 cod. pen. prevede, tra le condizioni ostative alla concessione del differimento, la dichiarazione di decadenza della madre dalla potestà sul figlio e l'abbandono o l'affidamento del figlio ad altri. In senso analogo, vedi, citata, ordinanza n. 145/2009.

Norme citate

  • codice penale-Art. 146, comma 1
  • codice penale-Art. 146, comma 1

Pronuncia 145/2009Depositata il 08/05/2009

Esecuzione penale - Obbligo di differimento della pena detentiva nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore ad un anno - Possibilità di negare il differimento se non adeguato alle finalità di prevenzione generale e se la detenzione domiciliare non sia idonea a prevenire il pericolo di recidiva - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione della finalità di prevenzione generale della pena e dei principi a base della tutela della maternità e del minore - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni.

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numeri 1) e 2), cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 30 Cost., nella parte in cui, stabilendo il rinvio obbligatorio della pena detentiva nei confronti di donna incinta o madre di prole di età inferiore ad un anno, non prevede che il giudice possa negare il differimento dell'esecuzione se lo ritenga non adeguato alle finalità di prevenzione generale e la detenzione domiciliare non sia idonea a prevenire il rischio di recidiva. Non irragionevolmente il legislatore ha ritenuto, con riguardo al periodo della gravidanza e al primo anno del bambino, che la protezione del rapporto madre-figlio in un ambiente idoneo debba prevalere sull'interesse dello Stato all'esecuzione immediata della pena. Inoltre, il rinvio del momento esecutivo non esclude la funzione di intimidazione e dissuasione della pena, posto che non ci si trova di fronte ad una rinuncia sine die della esecuzione. Infine, il pericolo che la maternità venga utilizzata come scudo per ottenere il rinvio è adeguatamente bilanciato dal fatto che il secondo comma dell'art. 146 cod. pen. prevede, tra le condizioni ostative alla concessione del differimento, la dichiarazione di decadenza della madre dalla potestà sul figlio e l'abbandono o l'affidamento del figlio ad altri. - Sulla ratio che muove la presunzione di incompatibilità con il carcere per la donna incinta o madre di prole di età inferiore all'anno v., citata, sentenza n. 438/1995. - Sulla discrezionalità legislativa in tema v., citate, sentenza n. 29/1984 e ordinanza n. 167/1983. - Sulla norma impugnata v. anche, citata, sentenza n. 70/1994. - Sulle funzioni della pena v., citata, sentenza n.25/1979.

Norme citate

  • codice penale-Art. 146, comma 1
  • codice penale-Art. 146, comma 1

Pronuncia 438/1995Depositata il 18/10/1995

SENT. 438/95. PENA - ESECUZIONE - CONDANNATI AFFETTI DA INFEZIONE DA HIV - DIFFERIMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 2, 3, 27, PRIMO E TERZO COMMA, 32 COST. - POSSIBILITA' DI VERIFICARE IN CONCRETO, IN SEDE GIUDIZIALE, LA COMPATIBILITA' DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL CONDANNATO CON LA ESECUZIONE DELLA PENA - OMESSA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., l'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen., come aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222 - ove e' stabilito il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena se questa deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilita' con lo stato di detenzione, ai sensi dell'art. 286 bis, primo comma, cod. proc. pen. -, nella parte in cui prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti. Dinanzi ad un fenomeno di carattere eccezionale quale l'affezione da AIDS ed alla sua incidenza sulla espiazione della pena, la risposta del legislatore, implicante una complessa ponderazione dei valori coinvolti - la tutela della salute del singolo condannato, quella collettiva nel contesto carcerario e quella dell'intera collettivita'; la funzione, non solo rieducativa e di prevenzione sociale, della pena; la tutela dei beni fondamentali della collettivita' e dei singoli -, benche' piu' volte sollecitata dalla Corte (sentt. nn. 70 e 308 del 1994), specie nel senso di una piu' appagante salvaguardia delle esigenze di sicurezza collettiva, e' rimasta attestata sul rigido automatismo giudiziale che connota l'operativita' della disposizione denunciata. Se il rinvio o la sospensione della esecuzione della pena detentiva in generale si e' sempre saldamente collegato al presupposto delle particolari condizioni di salute del condannato e della loro ritenuta inconciliabilita' con l'altrettanto peculiare regime carcerario, a fronte della estrema variabilita' della casistica dell'affezione da AIDS, e' irragionevole non aver lasciato alcuno spazio alla possibilita' di verificare in concreto la compatibilita' delle condizioni di salute del condannato con la esecuzione della pena. - Sulla esecuzione, rispettivamente, di pena detentiva e di misura di sicurezza detentiva da parte di condannati affetti da AIDS conclamato, S. nn. 70/1994 e 308/1994. In tema di accertamenti sanitari nei confronti di coloro che svolgono attivita' comportanti per i terzi il rischio di contagio dell'infezione da HIV, S. n. 218/1994. red.: A. Greco

Norme citate

  • legge-Art.
  • codice penale-Art. 146, comma 1
  • decreto-legge-Art. 3

Pronuncia 308/1994Depositata il 15/07/1994

SENT. 308/94. MISURE DI SICUREZZA - MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA IN CASA DI LAVORO - INTERNATO AFFETTO DA AIDS CONCLAMATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA MISURA - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DETENUTI IN ESPIAZIONE DI PENA AFFETTI DALLA STESSA PATOLOGIA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE, CON INCIDENZA SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - ETEROGENEITA' DI PRESUPPOSTI TRA LE DUE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO E PLURALITA' DI POSSIBILI SOLUZIONI - SCELTE RIENTRANTI NELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Estendere, come richiesto dal giudice 'a quo', il regime previsto per i detenuti in espiazione di pena affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, per i quali e' stato stabilito il divieto di custodia cautelare in carcere e il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena, anche in favore di coloro che, affetti da AIDS, sono sottoposti alla misura di sicurezza detentiva (nella fattispecie in casa di lavoro), per i quali non e' prevista la sospensione della misura di sicurezza stessa, non rientra tra i poteri della Corte, appartenendo alla sfera della discrezionalita' legislativa la scelta tra una pluralita' di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta, anche tenuto conto della eterogeneita' dei presupposti e delle finalita' che sostengono da un lato l'istituto del rinvio obbligatorio della esecuzione della pena e dall'altro la disciplina prevista per gli internati. Infatti alla base del primo istituto, come gia' ritenuto dalla Corte, vi e' l'esigenza di ovviare alla eccezionale situazione di pericolo per la salute pubblica nel contesto delle carceri, dovuta a due fenomeni di concentrazione fra loro interagenti, quali sono l'alto numero di detenuti all'interno degli istituti e la massiccia presenza fra questi di soggetti a rischio, di guisa che tale disciplina, che assume connotati sostanziali di 'ius singulare', e' inidonea a fungere da adeguato termine di raffronto per omologare ad essa situazioni che non presentino gli identici presupposti di fatto. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 27 Cost., degli artt. 212, 147 e 146 cod. pen.) - S. n. 70/1994. red.: F.S. rev.: S.P.

Norme citate

Pronuncia 247/1994Depositata il 16/06/1994

ORD. 247/94. PENA - ESECUZIONE - RINVIO OBBLIGATORIO NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' (PER AIDS CONCLAMATA O PER GRAVE DEFICIENZA IMMUNITARIA) CON LO STATO DI DETENZIONE - PROSPETTATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA APPLICABILE PER I PORTATORI DI ALTRE PATOLOGIE - LAMENTATA COMPROMISSIONE, ALTRESI', IN RIFERIMENTO ALL'ART. 2 COST., DELLE ESIGENZE DI TUTELA DELLA COLLETTIVITA' - MANCATA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE CONTENENTE LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Questione vertente su norma contenuta in decreto-legge non convertito in legge nei termini prescritti. - Sulla manifesta inammissibilita' di questioni di legittimita' costituzionale concernenti norme di decreti-legge non convertiti, v. da ultimo, S. n. 70/1994 e O. n. 435/1993. red.: S.P.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4
  • codice penale-Art. 146, comma 1

Pronuncia 70/1994Depositata il 03/03/1994

SENT. 70/94 A. PENA - ESECUZIONE - CONDANNATI AFFETTI DA AIDS - DIFFERIMENTO OBBLIGATORIO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA ANZICHE' FACOLTATIVO COME STABILITO PER ALTRE CATEGORIE DI MALATI GRAVI - QUESTIONE CONCERNENTE NORMA CONTENUTA IN DECRETO LEGGE NON CONVERTITO NEI TERMINI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

La mancata conversione in legge del d.l. 12 novembre 1992, n. 431, il cui art. 4 aveva aggiunto l'impugnato art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen. - prevedente l'obbligatorio differimento dell'esecuzione della pena nei riguardi dei condannati affetti da AIDS - non consente alla Corte di pronunciarsi sulla relativa questione di costituzionalita'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen., aggiunto dall'art. 4 d.l. 12 novembre 1992 n. 431, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, Cost.). - In senso conforme v. 'ex plurimis' ord. n. 292/1993. red.: A.P. rev.: S.P.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4
  • codice penale-Art. 146, comma 1

Pronuncia 70/1994Depositata il 03/03/1994

SENT. 70/94 B. PENA - ESECUZIONE - CONDANNATI AFFETTI DA AIDS - DIFFERIMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESECUZIONE DELLA PENA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DA RICONOSCERSI ALLE VITTIME DEI REATI ALLA EFFETTIVA PUNIZIONE DEI COLPEVOLI - ESCLUSIONE - NON ARBITRARIETA' DELLA SCELTA LEGISLATIVA IN CONSIDERAZIONE DELLE ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE NEL CONSORZIO CARCERARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'obbligatorio differimento dell'esecuzione della pena, previsto dall'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen. (aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, conv., con modificazioni, in l. 14 luglio 1993, n. 222) per i condannati affetti da AIDS, non puo' dirsi frutto di una scelta arbitraria del legislatore, poiche' trova giustificazione nella esigenza di assicurare il diritto alla salute nel particolare consorzio carcerario; ne' puo', d'altro lato, ritenersi che la liberazione di tale categoria di condannati integri sempre e comunque un fattore di compromissione delle contrapposte esigenze di tutela della collettivita' dal momento che non e' la pena differita in quanto tale a creare una situazione di pericolo - perche' diversamente opinando verrebbe ad assegnarsi alla pena una funzione di prevenzione generale, obliterandosi quella eminente finalita' rieducativa piu' volte riaffermata dalla Corte costituzionale - ma semmai la carenza di adeguati strumenti di prevenzione la cui lacunosita' - che puo' e deve essere colmata mediante auspicabili interventi del legislatore - non puo' costituire, in se' e per se', ragione sufficiente per incrinare, sull'opposto versante, la tutela dei valori che la norma ha inteso salvaguardare. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 2 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen. aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, conv., con modificazioni, in l. 14 luglio 1993, n. 222). - Sulla finalita' rieducativa della pena v. S. n. 313/1990. red.: A.P. rev.: S.P.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2
  • legge-Art.
  • codice penale-Art. 146, comma 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 70/1994Depositata il 03/03/1994

SENT. 70/94 C. PENA - ESECUZIONE - CONDANNATI AFFETTI DA AIDS - DIFFERIMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESECUZIONE DELLA PENA DIVERSAMENTE DA QUANTO STABILITO PER ALTRE CATEGORIE DI GRAVI MALATI - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA, SUL DIRITTO ALLA SALUTE E SUL PRINCIPIO DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'obbligatorio differimento della pena previsto dall'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen. (aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, conv., con modificazioni, in l. 14 luglio 1993, n. 222), esclusivamente per i condannati affetti da AIDS, non determina alcuna discriminazione rispetto ai malati "comuni", in quanto le caratteristiche peculiari che contraddistinguono la sindrome dell'AIDS giustificano un trattamento particolare incentrato sulla necessita' di salvaguardare la salute nel consorzio carcerario; ne' puo' dirsi violato il principio dell'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, perche' la verifica che nella specie la magistratura e' tenuta ad effettuare, risponde alla tipologia del provvedimento da adottare - caratterizzato dalla rigorosa predeterminazione dei presupposti (come per tutte le ipotesi di rinvio obbligatorio della esecuzione) - con la conseguenza che ogni apprezzamento discrezionale resta assorbito nella valutazione legale tipica, la quale restringe, ma non esclude, il controllo giurisdizionale ed il dovere di motivare sul punto. Ne', infine, sussiste contrasto con gli artt. 27, terzo comma, e 32, primo comma, Cost. in quanto la piu' volte indicata finalita' che la norma e' chiamata a svolgere nel sistema, non e' tanto il bene della salute del singolo condannato, ma la salvaguardia della sanita' pubblica in sede carceraria. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 32, primo comma, e 111, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen., aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, conv., con modificazioni, in l. 14 luglio 1993, n. 222). red.: A.P. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art.
  • codice penale-Art. 146, comma 1
  • decreto-legge-Art. 2

Pronuncia 292/1993Depositata il 24/06/1993

ORD. 292/93. PENA - ESECUZIONE - CONDANNATI AFFETTI DA AIDS - DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA PREVISTO COME OBBLIGATORIO ANZICHE' FACOLTATIVO COME STABILITO PER ALTRE CATEGORIE DI MALATI GRAVI - QUESTIONE CONCERNENTE NORMA CONTENUTA IN DECRETO LEGGE NON CONVERTITO NEI TERMINI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto relativa a norma contenuta in decreto legge non convertito in legge nei termini previsti. - Cfr. 'ex plurimis' ord. nn. 51/1993, 116/1993, 229/1993.

Norme citate

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.