Pronuncia 264/2009

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numero 3), del codice penale, promosso dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, nel procedimento relativo a B.E., con ordinanza del 4 dicembre 2008, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2009. Udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2009 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numero 3), del codice penale (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Paolo MADDALENA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2009. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Paolo Maddalena

Data deposito: Fri Oct 23 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMIRANTE

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Massime

Esecuzione penale - Differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena inflitta a persona affetta da Aids conclamata o da altra malattia a causa della quale le condizioni di salute sono incompatibili con lo stato detentivo - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del principio di eguaglianza, incidenza sui diritti inviolabili e vanificazione delle finalità retributiva e rieducativa della pena - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numero 3), cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, primo e terzo comma, Cost., ove prevede il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione. La norma non introduce una presunzione assoluta di incompatibilità con il carcere per i malati di cui sopra, tanto che, per il differimento, occorre la condizione che la malattia non solo sia gravemente debilitante ma anche che sia giunta alla sua fase terminale: così facendo, e privilegiando esigenze di natura umanitaria, garantisce un corretto equilibrio tra il diritto alla salute del condannato e le esigenze di sicurezza, effettività e certezza dell'espiazione della pena. -V., citate, sentenze n. 438/1995 e n. 70/1994 e ordinanza n. 145/2009.