Articolo 476 - CODICE PENALE
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(Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione e' da tre a dieci anni.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 163/1984Depositata il 07/06/1984
ORD. 163/84. REATO IN GENERE - PECULATO E FALSO MATERIALE COMMESSO DAL PUBBLICO UFFICIALE - DIFESA DEL RISPARMIO E DISCIPLINA DELLA FUNZIONE CREDITIZIA - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OMESSA INDICAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., degli artt. 314 (Peculato) e 476 (Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) in relazione agli artt. 1 e 25 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 (Difesa del risparmio e disciplina della funzione creditizia), in quanto l'ordinanza di rimessione - inosservanza dell'art. 23 legge n. 87/1953 - non contiene ne' un accenno alla fattispecie concreta ne' motivazione sulla rilevanza. - O. nn. 299/1983, 6/1984 e 7/1984.
Norme citate
- regio decreto legge-Art. 1
- codice penale-Art. 476
- codice penale-Art. 314
- regio decreto legge-Art. 25
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.