Articolo 326 - CODICE PENALE
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(( (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). ))
((Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni)).
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 332/1983Depositata il 28/11/1983
ORD. 332/83. INCHIESTA PARLAMENTARE - ISTITUZIONI DI COMMISSIONI - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 22 novembre 1979, n. 597 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro, e sul terrorismo in Italia), in relazione all'art. 326 del cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto l'ordinanza di rimessione non e' motivata sul punto della rilevanza.
Norme citate
- legge-Art. 6
- codice penale-Art. 326
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.