Articolo 266 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 29/1982Depositata il 11/02/1982
La specificazione della fattispecie concreta - che consenta di determinare l'oggetto del giudizio di costituzionalita` - e` essenziale nei giudizi incidentali di legittimita` costituzionale, dovendo la Corte giudicare se la norma, della cui legittimita` si dubita, sia applicabile dal giudice per la tutela del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo o sia estranea al "thema decidendum". Sono pertanto inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita` costituzionale che omettano ogni precisazione in ordine all'oggetto del giudizio di costituzionalita`, anche ove facciano riferimento integrale alla requisitoria del P.M., dalla quale peraltro - a parte la inidoneita` della motivazione "per relationem" - non sia possibile ricavare alcun riscontro del fatto. (Inammissibilita` della questione di l.c. degli artt. 14 e 182 C.P.M.P. e dell'art. 266 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 21, 52 cpv., Cost.). Cfr. sentt. nn. 45 e 60/72; 44/75; 49/ e 134/80; 119, 178, 180/81
Norme citate
- codice penale-Art. 266
- codice penale militare di pace-Art. 14
- codice penale militare di pace-Art. 182
Parametri costituzionali
Pronuncia 71/1978Depositata il 05/06/1978
Il legislatore non e' vincolato in alcun modo al perseguimento di specifici interessi dall'art. 25, comma secondo, Cost., che si limita a stabilire il principio della piu' stretta riserva di legge in materia penale. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 25, comma secondo - dell'art. 266 cod. pen.
Norme citate
- codice penale-Art. 266
Parametri costituzionali
Pronuncia 71/1978Depositata il 05/06/1978
E' da considerarsi esclusa ogni indeterminatezza dell'art. 266 cod. pen., che prevede il reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi, in quanto esso trova applicazione solo quando l'istigazione sia diretta a commettere gli atti concreti specificamente elencati, i quali costituiscono, per valutazione legislativa immune da irragionevolezza, pericolo per il bene costituzionalmente protetto e non sostanziano, invece, critica per fatti specifici in relazione ai quali puo' esercitarsi democraticamente il controllo dell'opinione pubblica. Di conseguenza, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 21, prima parte, Cost. - dell'art. 266 cod. pen. - cfr. S. nn. 87/1966, 65/1970, 16/1973, 108/1974.
Norme citate
- codice penale-Art. 266
Parametri costituzionali
Pronuncia 142/1973Depositata il 18/07/1973
Le pene previste per i delitti, in largo senso politici, di istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266 cod. pen.), di associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.), di propaganda ed apologia sovversive (art. 272 cod. pen.), di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 in relazione all'art. 302 cod. pen. ) e di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 cod. pen.) - riferendosi a figure di reato che tendono alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata ed all'ordinato funzionamento del sistema costituzionale, quali sono certamente l'esclusione di qualsiasi forma di violenza e di anacronistica cospirazione nella lotta politica, il rispetto delle leggi e la lealta' nei confronti delle istituzioni democratiche, la saldezza anche morale delle forze armate - poste a raffronto con le pene previste per altri reati comuni, ma analoghi ai primi, quali l'istigazione a delinquere e l'associazione per delinquere in genere, non danno luogo ad ipotesi di manifesta irragionevolezza da parte del legislatore nella valutazione sulla congruenza della disciplina riservata alle rispettive fattispecie. Non e', pertanto, fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 266, 270, 272, 305 e 415 del codice penale.
Norme citate
- codice penale-Art. 415
- codice penale-Art. 305
- codice penale-Art. 270
- codice penale-Art. 272
- codice penale-Art. 266
Parametri costituzionali
Pronuncia 16/1973Depositata il 27/02/1973
L'art. 266 cod. pen., che punisce chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi e a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, non contrasta con la liberta' di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21, primo comma, della Costituzione. Invero, da un lato, la liberta' di pensiero non puo' essere invocata quando l'espressione del pensiero offende o minaccia un bene cui la Costituzione riconosce un supremo valore, come, nella specie, il sacro dovere di difesa della Patria (art. 52 Cost.), specificazione del piu' generico dovere di fedelta' alla Repubblica e di obbedienza alla Costituzione e alle leggi (art. 54 Cost.). D'altro canto, l'istigazione non e' pura manifestazione del pensiero, ma e' azione e diretto istigamento all'azione, sicche' essa non risulta tutelata dall'art. 21 della Costituzione.
Norme citate
- codice penale-Art. 266
Parametri costituzionali
Pronuncia 11/1963Depositata il 16/02/1963
Quando nelle more del giudizio dinanzi la Corte costituzionale e' stata pubblicata una legge che disciplina ex novo tutta la materia regolata dalla legge della cui legittimita' costituzionale si discute, appare necessario che il giudice a quo riesamini - alla luce delle nuove disposizioni - la rilevanza della risoluzione della questione per la definizione del procedimento principale. (Specie: legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei filmis e dei lavori teatrali pubblicata nelle more del giudizio di legittimita' costituzionale delle norme sulla censura cinematografica - dal R.D. 24 settembre 1923, n. 3287, fino alla legge 20 dicembre 1961, n. 1312).
Norme citate
- regio decreto-Art. 118
- legge-Art.
- regio decreto-Art.
- codice penale-Art. 266 N.3
- regio decreto-Art. 68
- codice penale-Art. 668
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.