Articolo 574 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 102/2020Depositata il 29/05/2020
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di cassazione, sez. sesta penale, in riferimento all'art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo - dell'art. 574- bis cod. pen., che sanziona la sottrazione e il trattenimento all'estero di minore commesso dal genitore. La citata Convenzione, come la generalità del diritto internazionale pattizio, non rientra tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute cui l'ordinamento italiano si conforma ai sensi del parametro evocato; essa, tuttavia, vincola il potere legislativo statale e regionale, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 117, primo comma, Cost. e - come la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli e la CDFUE - può essere utilizzata quale strumento interpretativo delle corrispondenti garanzie costituzionali, tra cui in particolare gli artt. 2, 30 e 31 Cost., specificamente evocati dall'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 349 del 2007, n. 348 del 2007 e n. 7 del 2013 ). Per giurisprudenza costante, le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute cui l'ordinamento italiano si conforma ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost. sono soltanto quelle del cosiddetto diritto internazionale generale, certamente comprensivo delle norme consuetudinarie, ma con esclusione del diritto internazionale pattizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2013, n. 113 del 2011, n. 348 del 2007, n. 349 del 2007, n. 73 del 2001, n. 15 del 1996 e n. 168 del 1994 ).
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 10
- convenzione ONU diritti del fanciullo-Art.
Pronuncia 102/2020Depositata il 29/05/2020
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 574- bis cod. pen., per non avere il giudice a quo chiarito se l'applicazione della previsione censurata fosse già stata contestata dalla ricorrente in appello. A prescindere dal rilievo che, come risulta dagli atti, la ricorrente aveva in effetti formulato tale doglianza in sede di appello, non sussistono ictu oculi ragioni di dubitare dell'ammissibilità del ricorso proposto nel giudizio principale, dal momento che, avendo la stessa Cassazione rimettente dato atto che la pena inflitta era stata rideterminata in peius nel giudizio d'appello, all'imputata sarebbe stato comunque consentito formulare motivi di ricorso attinenti al trattamento sanzionatorio - e dunque anche alla pena accessoria - pure laddove una tale doglianza non fosse stata in precedenza articolata quale motivo d'appello. L'esigenza di una puntuale motivazione sulla rilevanza della questione incidentale non può essere dilatata sino a esigere una specifica confutazione di tutte le eventuali, e meramente ipotetiche, ragioni di inammissibilità della domanda spiegata innanzi al giudice a quo . E ciò in assenza, almeno, di plausibili ragioni - emergenti dalla stessa ordinanza di rimessione - che possano condurre a dubitare di tale ammissibilità.
Norme citate
Pronuncia 102/2020Depositata il 29/05/2020
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 574- bis cod. pen., per omessa illustrazione delle circostanze di fatto dalle quali dovrebbe desumersi il carattere pregiudizievole per i figli della censurata automatica applicazione della sospensione dalla responsabilità genitoriale. L'accoglimento delle questioni comporterebbe l'esito obbligato dell'annullamento in parte qua della sentenza impugnata davanti alla Cassazione rimettente, il che basta a dimostrarne la rilevanza, risultando invece superflua ogni ulteriore descrizione della fattispecie concreta, della quale dovrebbe semmai occuparsi il giudice del rinvio chiamato a valutare se applicare la pena accessoria medesima. ( Precedente citato: ordinanza n. 150 del 2013 ).
Norme citate
Pronuncia 102/2020Depositata il 29/05/2020
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., interpretati anche alla luce degli obblighi internazionali e del diritto dell'Unione europea in materia di tutela di minori - l'art. 574- bis , terzo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. La norma censurata dalla Cassazione colpisce direttamente e in modo automatico, accanto al condannato, anche il minore, comportando per il genitore sospeso dall'esercizio della sua responsabilità la privazione di ogni potere decisionale nell'interesse del figlio. Non è pertanto ragionevole assumere che essa costituisca sempre e necessariamente la soluzione ottimale per il minore, considerate la varietà dei fatti sussumibili nell'art. 574- bis cod. pen. e l'evoluzione, successiva al reato, delle relazioni tra il figlio e il genitore, che potrebbero corrispondere a un preciso interesse del primo, da salvaguardare in via preminente rispetto alle esigenze punitive nei confronti di chi abbia violato la legge penale. All'irragionevole automatismo occorre quindi sostituire il dovere per il giudice penale di valutare caso per caso se la pena accessoria risponda in concreto all'interesse del minore, da apprezzarsi in relazione alla situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza di condanna. Spetta invece al legislatore riconsiderare se il giudice penale sia il più idoneo a compiere tale valutazione, ferma restando la necessità di assicurare un coordinamento con le altre autorità giurisdizionali (tribunale per i minorenni o tribunale ordinario civile) già investite della situazione del minore, anche al fine di garantire che egli sia sentito e venga tenuta in debito conto la sua opinione. ( Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2018, n. 7 del 2013, n. 31 del 2012, n. 364 del 1988 ).
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 102/2020Depositata il 29/05/2020
Accolta in parte qua - per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 574- bis , terzo comma, cod. pen., resta assorbita la questione formulata in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 150/2013Depositata il 20/06/2013
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 574- bis cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., nonché - in relazione all'art. 10 Cost. - agli artt. 3, 7 e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 «nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, consegua di diritto la sospensione della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto». L'assenza, nell'ordinanza di rimessione, di qualunque descrizione dei fatti di causa preclude il doveroso scrutinio della rilevanza della questione. L'omessa illustrazione della fattispecie è tanto più grave nel caso di specie in quanto il rimettente sollecita una pronuncia attraverso la quale sia consentito al giudice di effettuare una valutazione in concreto dell'incompatibilità del denunciato automatismo rispetto alle esigenze effettive di tutela del minore nella specifica vicenda sottoposta al suo giudizio.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 30
- Costituzione-Art. 31
- convenzione ONU diritti del fanciullo-Art. 3
- convenzione ONU diritti del fanciullo-Art. 7
- convenzione ONU diritti del fanciullo-Art. 8
Pronuncia 16/1974Depositata il 23/01/1974
Le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 574 c.p. e dell'art. 316 c.c., sollevate in relazione agli artt. 3 e 29 Cost., sono manifestamente infondate in quanto gia' decise con le sentenze n. 102 del 1967 e n. 54 del 1969.
Norme citate
- codice civile-Art. 316
- codice penale-Art. 574
Parametri costituzionali
Pronuncia 165/1969Depositata il 22/12/1969
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 574 C.P. nella parte in cui limita la responsabilita' penale per il reato di sottrazione di minorenne alla sola ipotesi in cui la sottrazione avvenga in danno del genitore esercente la patria potesta' ai sensi dell'art. 316 C.C. cioe' di regola del padre, sollevata in relazione al principio di parita' fra i coniugi sancito dall'art. 29 della Costituzione. Il prospettato contrasto con il detto principio costituzionale e' stato escluso infatti a suo tempo con la sentenza n. 54 del 21 marzo 1969 della Corte costituzionale, la quale, inoltre, con la successiva ordinanza n. 130 del 1^ luglio 1969 ha gia' dichiarato la questione stessa manifestamente infondata. Cfr.: sent. n. 54 del 1969; ord. n. 130 del 1969.
Norme citate
- codice penale-Art. 574
Parametri costituzionali
Pronuncia 130/1969Depositata il 11/07/1969
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 574 Cod. pen., nella parte in cui punisce la sottrazione del figlio minore al solo genitore esercente la patria potesta', sollevata in relazione agli artt. 29, secondo comma, e 3 Costituzione. Sotto il primo profilo, invero, la questione stessa e' gia' stata risolta con la sentenza della Corte n. 54 del 21 marzo 1969, che l'ha dichiarata infondata, mentre sotto il secondo se ne deve pure escludere con tutta evidenza la fondatezza, non sussistendo la pretesa arbitrarieta' del livellamento fra genitore non esercente la patria potesta' ed estranei alla famiglia mediante una eguale disciplina punitiva, trattandosi di soggetti tutti egualmente estranei alla situazione giuridica di possessori del particolare "status" del genitore esercente la patria potesta', che costituisce l'oggetto della tutela penale apprestata dalla norma impugnata, cosi' come chiarito dalla gia' ricordata sentenza. - S. n. 54/1969.
Norme citate
- codice penale-Art. 574
Parametri costituzionali
Pronuncia 54/1969Depositata il 28/03/1969
L'oggetto del reato di cui all'art. 574 C.P. consiste nella tutela di particolari "status" personali nell'ambito del gruppo familiare, fra cui, in primo luogo, quello di esercente la patria potesta', spetti questo esercizio al padre o, in ipotesi subordinata, alla madre. Detta struttura del reato impedisce di far coincidere nella stessa persona dell'esercente la patria potesta' la qualita' di soggetto attivo e di soggetto passivo del medesimo. Il livellamento "in toto" della posizione di entrambi i genitori e la conseguente inclusione nell'ipotesi delittuosa anche di quello esercente la patria potesta' presupporrebbe, e nello stesso tempo determinerebbe, invece, un'alterazione della figura del reato, del resto gia' considerata inammissibile dalla precedente sentenza n. 9 del 1964. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro la prima parte del primo comma dell'articolo 574 C.P. per preteso contrasto con l'art. 29 Cost., nel presupposto che l'esclusione di colui che sia nell'esercizio della patria potesta' dall'ipotesi delittuosa di sottrazione, creerebbe una disuguaglianza giuridica nell'ambito delle posizioni rispettive che i coniugi assumono nella societa' coniugale.
Norme citate
- codice penale-Art. 574
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.