Articolo 419 - CODICE PENALE
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(Devastazione e saccheggio)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio e' punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso ((nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero)) su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
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