Articolo 405 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 327/2002Depositata il 09/07/2002
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 405 del codice penale, nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale, per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti. Il principio fondamentale di laicità dello Stato, che implica equidistanza e imparzialità verso tutte le confessioni, non potrebbe infatti tollerare che il comportamento di chi impedisca o turbi l'esercizio delle funzioni, cerimonie o pratiche religiose di culti diversi da quello cattolico, sia ritenuto meno grave, e quindi assoggettato a più lieve trattamento sanzionatorio, rispetto al comportamento di chi compia i medesimi fatti ai danni del culto cattolico. - V., per l'applicazione degli stessi principi, la citata sentenza n. 329/1997, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 404, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede una pena maggiore di quella stabilita per le medesime condotte riferite a confessioni diverse dalla cattolica.
Parametri costituzionali
Pronuncia 188/1975Depositata il 08/07/1975
Sono inammissibili per manifesta irrilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 405 del C.P., nonche' - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 403 dello stesso, giacche', ove la disparita' di trattamento risultante dal raffronto tra gli art. 403 e 405, da un lato, e l'art. 406, dall'altro, fosse da giudicare privo di giustificazione e quindi costituzionalmente illegittima, la pronuncia di questa Corte non precluderebbe l'applicazione delle norme degli artt. 403 e 405 nel giudizio a quo, avente ad oggetto un caso di offesa alla religione cattolica e di turbamento di funzioni della stessa.
Norme citate
- codice penale-Art. 403
- codice penale-Art. 405
Parametri costituzionali
Pronuncia 125/1957Depositata il 30/11/1957
Il Codice penale del 1930, assumendo ad oggetto di tutela penale l'idea religiosa in se', e quindi il suo valore sociale, ha posto la religione cattolica in una situazione diversa da quella delle altre confessioni religiose, stabilendo con gli artt. 402, 403, 404, 405, una tutela penale differente da quella disposta dal successivo art. 406, in relazione agli altri culti.
Norme citate
- codice penale-Art. 402
- codice penale-Art. 403
- codice penale-Art. 404
- codice penale-Art. 405
- codice penale-Art. 406
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.