Pronuncia 188/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRTMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 403 e 405 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1973 dal tribunale di Trani nel procedimento penale a carico di Rubino Antonio, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 13 giugno 1973. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore Vezio Crisafulli; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara: a) inammissibili, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 405 del codice penale, nonché - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 403 dello stesso codice; b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 403 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe; c) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 403 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 21 della Costituzione con l'ordinanza predetta. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.

Relatore: Vezio Crisafulli

Data deposito: Tue Jul 08 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 188/75 A. LEGGE PENALE - PREVISIONE DI REATI A C.D. FORMA LIBERA - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 25 DELLA COSTITUZIONE - LIMITI DERIVANTI ALL'APPREZZAMENTO DEL GIUDICE.

Non sono di per se' in contrasto con il principio della legalita' dei reati e delle pene, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., le fattispecie criminose c.d. a forma libera, che richiamano, cioe', con locuzioni generiche, ma di ovvia comprensione, concetti di comune esperienza o valori etico-sociali oggettivamente accertabili dall'interprete. Com'e' stato rilevato in dottrina, la (necessaria) "tassativita'" della fattispecie non si risolve ne' si identifica nella (piu' o meno completa) "descrittivita'" della stessa. Limiti ben precisi al potere, rimesso al giudice, di puntualizzare specificamente il contenuto di riferimenti in apparenza indeterminati contenuti nelle fattispecie criminose c.d. a forma libera, derivano dalla stessa correlazione, interna alla norma incriminatrice, tra la condotta vietata e il bene protetto: da rapportarsi, a sua volta, ai principi costituzionali che, garantendo l'esercizio di determinati diritti di liberta', si traducono necessariamente in altrettanti limiti (esterni alla norma, ma sempre interni al sistema) alla individuazione di quel bene e pertanto alla configurabilita' dell'illecito consistente nella sua violazione.

Parametri costituzionali

SENT. 188/75 B. LIBERTA' RELIGIOSA - SENTIMENTO RELIGIOSO - FORMA INDIVIDUALE O COLLETTIVA - TUTELA - COSTITUISCE BENE COSTITUZIONALMENTE RILEVANTE.

Il sentimento religioso, quale vive nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi piu' o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune, e' da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti, come risulta coordinando gli artt. 2, 8 e 9 della Costituzione, ed e' indirettamente confermato anche dal primo comma dell'art. 3 e dell'art. 20.

SENT. 188/75 C. REATI E PENE - OFFESE ALLA RELIGIONE DELLO STATO MEDIANTE VILIPENDIO DI PERSONE - COD.PEN., ART. 403 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - INSUSSISTENZA - TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO - COSTITUISCE BENE COSTITUZIONALMENTE RILEVANTE - LIMITA L'OPERATIVITA' DELL'ART. 21 COST. - DISTINZIONE TRA VILIPENDIO E MANIFESTAZIONI (LEGITTIME) DI CRITICA, DI DISSENSO, DI PROPAGANDA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Poiche' il sentimento religioso e' bene costituzionalmente rilevante, il vilipendio di coloro che la professano o di un ministro del culto rispettivo, come nell'ipotesi dell'art. 403 C.P., legittimamente puo' limitare l'ambito di operativita' dell'art. 21: sempre che, la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti confini, segnati, per un verso dallo stesso significato etimologico della parola (che vuol dire "tenere a vile", e quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio), e per altro verso, dalla esigenza di rendere compatibile la tutela penale accordata al bene protetto dalla norma in questione con la piu' ampia liberta' di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa, con specifico riferimento alla quale non a caso l'art. 19 anticipa, in termini quanto mai espliciti, il piu' generale principio dell'art. 21.

Parametri costituzionali

SENT. 188/75 D. LIBERTA' RELIGIOSA - PROPAGANDA - AMBITO.

Costituisce manifestazione della liberta' di far "propaganda" per una religione, a norma dell'art. 19 della Costituzione, dimostrarne la superiorita' nei confronti di altre, di queste ultime criticando i presupposti e i dogmi.

Parametri costituzionali

SENT. 188/75 E. VILIPENDIO DELLA RELIGIONE - DELIMITAZIONE.

Il vilipendio di una religione non si confonde ne' con la discussione su temi religiosi, cosi' a livello scientifico come a livello divulgativo, ne' con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; ne' con l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche od altre che siano. Costituiscono, invece, vilipendio di una religione e pertanto esclusi dalla garanzia dell'art. 21 (e dall'art. 19), la contumelia, lo scherno, l'offesa, per dir cosi', fine a se' stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e percio' lesione della sua personalita') e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato.

SENT. 188/75 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COD. PEN., ARTT. 405 E 403 (LIMITATAMENTE, QUEST'ULTIMO, AL PROFILO DI VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST.) - LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE SAREBBERO APPLICABILI NEL GIUDIZIO A QUO PUR DOPO L'EVENTUALE DICHIARAZIONE DELLA LORO ILLEGITTIMITA' - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Sono inammissibili per manifesta irrilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 405 del C.P., nonche' - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 403 dello stesso, giacche', ove la disparita' di trattamento risultante dal raffronto tra gli art. 403 e 405, da un lato, e l'art. 406, dall'altro, fosse da giudicare privo di giustificazione e quindi costituzionalmente illegittima, la pronuncia di questa Corte non precluderebbe l'applicazione delle norme degli artt. 403 e 405 nel giudizio a quo, avente ad oggetto un caso di offesa alla religione cattolica e di turbamento di funzioni della stessa.

Parametri costituzionali

SENT. 188/75 G. REATI E PENE - OFFESE ALLA REGIONE DELLO STATO MEDIANTE VILIPENDIO DI PERSONE - COD. PEN., ART. 403 - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 25 E 21 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 403 del codice penale, in riferimento agli artt. 21 e 25 della Costituzione.