Articolo 403 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 168/2005Depositata il 29/04/2005
E? costituzionalmente illegittimo l?art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall?art. 406 dello stesso codice. Le esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che sottostanno alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle altre confessioni religiose, già affermate nelle sentenze n. 329 del 1997 e n. 327 del 2002, riconducibili, da un lato, al principio di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di religione sancito dall?art. 3 Cost., e, dall?altro, al principio di laicità o non-confessionalità dello Stato, che implica, tra l?altro, equidistanza e imparzialità verso tutte le religioni, valgono anche in relazione all?art. 403 cod. pen., il quale, nel sanzionare le offese recate alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto in modo più grave di quelle recate a culti diversi da quello cattolico, risulta connotato da una inammissibile discriminazione» sanzionatoria tra la religione cattolica e le altre confessioni religiose. - Sul principio di laicità o non-confessionalità dello Stato, v. le citate sentenze nn. 203/1989, 259/1990, 195/1993, 329/1997, 508/2000 e 327/2002. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di diverse disposizioni del codice penale che prevedevano per le offese alla religione cattolica una tutela sanzionatoria più grave di quella prevista per le medesime condotte in danno delle altre confessioni religiose, v. le citate sentenze nn. 329/1997, 508/2000 e 327/2002.
Norme citate
- codice penale-Art. 403, comma 1
- codice penale-Art. 403, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 479/1989Depositata il 31/07/1989
Manifesta inammissibilita' della questione per motivazione insufficiente e contraddittoria.
Norme citate
- codice penale-Art. 403, comma 2
Pronuncia 188/1975Depositata il 08/07/1975
Poiche' il sentimento religioso e' bene costituzionalmente rilevante, il vilipendio di coloro che la professano o di un ministro del culto rispettivo, come nell'ipotesi dell'art. 403 C.P., legittimamente puo' limitare l'ambito di operativita' dell'art. 21: sempre che, la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti confini, segnati, per un verso dallo stesso significato etimologico della parola (che vuol dire "tenere a vile", e quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio), e per altro verso, dalla esigenza di rendere compatibile la tutela penale accordata al bene protetto dalla norma in questione con la piu' ampia liberta' di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa, con specifico riferimento alla quale non a caso l'art. 19 anticipa, in termini quanto mai espliciti, il piu' generale principio dell'art. 21.
Norme citate
- codice penale-Art. 403
Parametri costituzionali
Pronuncia 188/1975Depositata il 08/07/1975
Sono inammissibili per manifesta irrilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 405 del C.P., nonche' - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 403 dello stesso, giacche', ove la disparita' di trattamento risultante dal raffronto tra gli art. 403 e 405, da un lato, e l'art. 406, dall'altro, fosse da giudicare privo di giustificazione e quindi costituzionalmente illegittima, la pronuncia di questa Corte non precluderebbe l'applicazione delle norme degli artt. 403 e 405 nel giudizio a quo, avente ad oggetto un caso di offesa alla religione cattolica e di turbamento di funzioni della stessa.
Norme citate
- codice penale-Art. 403
- codice penale-Art. 405
Parametri costituzionali
Pronuncia 188/1975Depositata il 08/07/1975
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 403 del codice penale, in riferimento agli artt. 21 e 25 della Costituzione.
Norme citate
- codice penale-Art. 403
Parametri costituzionali
Pronuncia 125/1957Depositata il 30/11/1957
Il Codice penale del 1930, assumendo ad oggetto di tutela penale l'idea religiosa in se', e quindi il suo valore sociale, ha posto la religione cattolica in una situazione diversa da quella delle altre confessioni religiose, stabilendo con gli artt. 402, 403, 404, 405, una tutela penale differente da quella disposta dal successivo art. 406, in relazione agli altri culti.
Norme citate
- codice penale-Art. 402
- codice penale-Art. 403
- codice penale-Art. 404
- codice penale-Art. 405
- codice penale-Art. 406
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.