Pronuncia 168/2005

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Verona con ordinanza del 16 marzo 2004, iscritta al n. 628 del registro ordinanze del 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2004. Visto l'atto di costituzione dell'imputato nel processo a quo; udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona; udito l'avvocato Ugo Fanuzzi per l'imputato.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2005. F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente Guido NEPPI MODONA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito: Fri Apr 29 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAPOTOSTI

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Massime

SENT. 168/05. REATI E PENE - OFFESE ALLA RELIGIONE CATTOLICA MEDIANTE VILIPENDIO DI CHI LA PROFESSA O DI UN MINISTRO DEL CULTO - PENA DELLA RECLUSIONE RISPETTIVAMENTE FINO A DUE ANNI E DA UNO A TRE ANNI, ANZICHÉ LA PENA DIMINUITA PREVISTA PER ANALOGHI REATI CONTRO GLI ALTRI CULTI AMMESSI NELLO STATO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LA RELIGIONE CATTOLICA E LE ALTRE RELIGIONI, LESIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ ED EQUIDISTANZA DELLO STATO VERSO TUTTE LE RELIGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall’art. 406 dello stesso codice. Le esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che sottostanno alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle altre confessioni religiose, già affermate nelle sentenze n. 329 del 1997 e n. 327 del 2002, riconducibili, da un lato, al principio di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di religione sancito dall’art. 3 Cost., e, dall’altro, al principio di laicità o non-confessionalità dello Stato, che implica, tra l’altro, equidistanza e imparzialità verso tutte le religioni, valgono anche in relazione all’art. 403 cod. pen., il quale, nel sanzionare le offese recate alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto in modo più grave di quelle recate a culti diversi da quello cattolico, risulta connotato da una inammissibile discriminazione» sanzionatoria tra la religione cattolica e le altre confessioni religiose. - Sul principio di laicità o non-confessionalità dello Stato, v. le citate sentenze nn. 203/1989, 259/1990, 195/1993, 329/1997, 508/2000 e 327/2002. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di diverse disposizioni del codice penale che prevedevano per le offese alla religione cattolica una tutela sanzionatoria più grave di quella prevista per le medesime condotte in danno delle altre confessioni religiose, v. le citate sentenze nn. 329/1997, 508/2000 e 327/2002.