Pronuncia 125/1957

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 404, prima parte, del Cod. pen., promosso con l'ordinanza 13 dicembre 1956 del Pretore di Mineo emessa nel procedimento penale a carico di Scaccianoce Sebastiano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 16 febbraio 1957 ed iscritta al n. 22 del Registro ordinanze 1957. Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 16 ottobre 1957 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta dal Pretore di Mineo con ordinanza del 13 dicembre 1956 dell'art. 404 Cod. pen. in relazione agli artt. 7 e 8 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1957. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Relatore: Gaspare Ambrosini

Data deposito: Sat Nov 30 1957 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AZZARITI

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Massime

SENT. 125/57 A. LIBERTA' DI CULTO - DELITTO CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO - NATURA - PORTATA.

I delitti contro il sentimento religioso sono, nel sistema del Codice penale del 1930, considerati come offese ad un interesse collettivo, in considerazione della importanza della idea religiosa che trascende l'esercizio di un diritto individuale e costituisce uno dei valori morali e sociali attinenti all'interesse oltre che del singolo della collettivita'.

SENT. 125/57 B. LIBERTA' DI CULTO - RELIGIONE CATTOLICA - TUTELA PENALE - LIMITI - POSIZIONE RISPETTO AI CULTI CATTOLICI.

Il Codice penale del 1930, assumendo ad oggetto di tutela penale l'idea religiosa in se', e quindi il suo valore sociale, ha posto la religione cattolica in una situazione diversa da quella delle altre confessioni religiose, stabilendo con gli artt. 402, 403, 404, 405, una tutela penale differente da quella disposta dal successivo art. 406, in relazione agli altri culti.

SENT. 125/57 C. LIBERTA' DI CULTO - RELIGIONE DELLO STATO - OFFESE ALLA RELIGIONE DELLO STATO MEDIANTE VILIPENDIO DI COSE - COD. PEN., ART. 404, PRIMO COMMA - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 8 COST. - ESCLUSIONE.

L'art. 404, primo comma, cod. pen. - che vieta le offese alla religione dello Stato in un luogo pubblico o aperto al pubblico mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto - non limita affatto il libero esercizio dei culti e la liberta' delle varie confessioni religiose, ne' la condizione giuridica di chi professa un culto diverso dal cattolico, la quale permane inalterata nella sua pienezza e pari a quella di chi professa il culto cattolico. Esso pertanto non contrasta con il principio dell'eguale liberta' delle varie confessioni religiose proclamato dall'art. 8, primo comma, della Costituzione.

Parametri costituzionali

SENT. 125/57 D. LIBERTA' DI CULTO - RELIGIONE DELLO STATO - OFFESE ALLA RELIGIONE DELLO STATO MEDIANTE VILIPENDIO DI COSE - COD. PEN., ART. 404 PRIMO COMMA - DIVERSITA' DI TUTELA FRA RELIGIONE CATTOLICA E ALTRE RELIGIONI - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 7 E 8 COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Gli artt. 7 e 8 della Costituzione non stabiliscono la "parita' della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, ma ne differenziano invece la situazione giuridica, che e' di uguale liberta' ma non di identita' di regolamento dei rapporti con lo Stato. Di conseguenza, non contrasta con dette disposizioni la diversa tutela penale che il codice stabilisce per la religione cattolica rispetto alle altre religioni ed e' quindi infondata, in riferimento agli indicati precetti, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 404, primo comma, cod. pen. (offese alla religione dello Stato in un luogo pubblico o aperto al pubblico mediante vilipedio di cose che formino oggetto di culto).

SENT. 125/57 E. CONFESSIONI RELIGIOSE - RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA - RINVIO AI PATTI LATERANENSI - RAPPORTI TRA LO STATO E LE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE - RINVIO ALLE LEGGI ORDINARIE - CONTRASTO TRA GLI ARTT. 7 E 8 COST. - INSUSSISTENZA.

Non esiste alcun contrasto tra la disposizione dell'art. 8 della Costituzione e quella dell'art. 7, in quanto mentre quest'ultimo non fa che richiamare i Patti Lateranensi come fonte regolatrice dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, l'art. 8 dispone una diversa regolamentazione per i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, rinviando alle leggi ordinarie da emanarsi sulla base di intese con le relative rappresentanze.