Articolo 404 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 329/1997Depositata il 14/11/1997
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, Cost., l'art. 404, comma 1, cod. pen., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziche' la pena diminuita prevista dall'art. 406 cod. pen., sia perche', nella visione costituzionale attuale, la 'ratio' differenziatrice - che ispiro' il legislatore del 1930 con il riconoscimento alla Chiesa e alle religioni cattoliche di un valore politico, quale fattore di unita' morale della nazione - non vale piu' oggi, quando la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalita' dello Stato e viceversa; sia perche', in attuazione del principio costituzionale della laicita' e non confessionalita' dello Stato - che non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, ma comporta equidistanza e imparzialita' della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose - la protezione del sentimento religioso e' venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di liberta' di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni; sia, infine, perche' il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale - quale criterio di giustificazione di differenze fra confessioni religiose operate dalla legge - se puo' valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, e' viceversa vietato laddove la Costituzione, nell'art. 3, comma 1, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione, e cioe' che la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di liberta' religiosa, non e' divisibile. - S. nn. 125/1957, 79/1958, 85/1963, 39/1965, 14/1973, 925/1988, 203/1989, 259/1990, 195/1993, 440/1995, 334/1996. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice penale-Art. 404, comma 1
- codice penale-Art. 406
Parametri costituzionali
Pronuncia 125/1957Depositata il 30/11/1957
I delitti contro il sentimento religioso sono, nel sistema del Codice penale del 1930, considerati come offese ad un interesse collettivo, in considerazione della importanza della idea religiosa che trascende l'esercizio di un diritto individuale e costituisce uno dei valori morali e sociali attinenti all'interesse oltre che del singolo della collettivita'.
Norme citate
- codice penale-Art. 404, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 125/1957Depositata il 30/11/1957
Il Codice penale del 1930, assumendo ad oggetto di tutela penale l'idea religiosa in se', e quindi il suo valore sociale, ha posto la religione cattolica in una situazione diversa da quella delle altre confessioni religiose, stabilendo con gli artt. 402, 403, 404, 405, una tutela penale differente da quella disposta dal successivo art. 406, in relazione agli altri culti.
Norme citate
- codice penale-Art. 402
- codice penale-Art. 403
- codice penale-Art. 404
- codice penale-Art. 405
- codice penale-Art. 406
Parametri costituzionali
Pronuncia 125/1957Depositata il 30/11/1957
L'art. 404, primo comma, cod. pen. - che vieta le offese alla religione dello Stato in un luogo pubblico o aperto al pubblico mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto - non limita affatto il libero esercizio dei culti e la liberta' delle varie confessioni religiose, ne' la condizione giuridica di chi professa un culto diverso dal cattolico, la quale permane inalterata nella sua pienezza e pari a quella di chi professa il culto cattolico. Esso pertanto non contrasta con il principio dell'eguale liberta' delle varie confessioni religiose proclamato dall'art. 8, primo comma, della Costituzione.
Norme citate
- codice penale-Art. 404, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 125/1957Depositata il 30/11/1957
Gli artt. 7 e 8 della Costituzione non stabiliscono la "parita' della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, ma ne differenziano invece la situazione giuridica, che e' di uguale liberta' ma non di identita' di regolamento dei rapporti con lo Stato. Di conseguenza, non contrasta con dette disposizioni la diversa tutela penale che il codice stabilisce per la religione cattolica rispetto alle altre religioni ed e' quindi infondata, in riferimento agli indicati precetti, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 404, primo comma, cod. pen. (offese alla religione dello Stato in un luogo pubblico o aperto al pubblico mediante vilipedio di cose che formino oggetto di culto).
Norme citate
- codice penale-Art. 404, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.