Pronuncia 329/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 404 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1995 dal pretore di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, nel procedimento penale a carico di Luciani Carlo ed altro, iscritta al n. 529 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall'art. 406 del codice penale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Gustavo Zagrebelsky

Data deposito: Fri Nov 14 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 329/97. REATI IN GENERE - OFFESA ALLA RELIGIONE DELLO STATO MEDIANTE VILIPENDIO DI COSE - SANZIONE PENALE: RECLUSIONE DA UNO A TRE ANNI - DISPARITA'RISPETTO AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO MENO GRAVOSO PREVISTO NEL CASO DI DELITTI CONTRO I CULTI AMMESSI DALLO STATO - LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUALE LIBERTA' DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 440/1995 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, Cost., l'art. 404, comma 1, cod. pen., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziche' la pena diminuita prevista dall'art. 406 cod. pen., sia perche', nella visione costituzionale attuale, la 'ratio' differenziatrice - che ispiro' il legislatore del 1930 con il riconoscimento alla Chiesa e alle religioni cattoliche di un valore politico, quale fattore di unita' morale della nazione - non vale piu' oggi, quando la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalita' dello Stato e viceversa; sia perche', in attuazione del principio costituzionale della laicita' e non confessionalita' dello Stato - che non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, ma comporta equidistanza e imparzialita' della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose - la protezione del sentimento religioso e' venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di liberta' di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni; sia, infine, perche' il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale - quale criterio di giustificazione di differenze fra confessioni religiose operate dalla legge - se puo' valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, e' viceversa vietato laddove la Costituzione, nell'art. 3, comma 1, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione, e cioe' che la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di liberta' religiosa, non e' divisibile. - S. nn. 125/1957, 79/1958, 85/1963, 39/1965, 14/1973, 925/1988, 203/1989, 259/1990, 195/1993, 440/1995, 334/1996. red.: S. Di Palma