Articolo 406 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 327/2002Depositata il 09/07/2002
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 405 del codice penale, nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale, per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti. Il principio fondamentale di laicità dello Stato, che implica equidistanza e imparzialità verso tutte le confessioni, non potrebbe infatti tollerare che il comportamento di chi impedisca o turbi l'esercizio delle funzioni, cerimonie o pratiche religiose di culti diversi da quello cattolico, sia ritenuto meno grave, e quindi assoggettato a più lieve trattamento sanzionatorio, rispetto al comportamento di chi compia i medesimi fatti ai danni del culto cattolico. - V., per l'applicazione degli stessi principi, la citata sentenza n. 329/1997, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 404, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede una pena maggiore di quella stabilita per le medesime condotte riferite a confessioni diverse dalla cattolica.
Norme citate
- codice penale-Art. 406
- codice penale-Art. 405 (IN RELAZIONE A)
Parametri costituzionali
Pronuncia 329/1997Depositata il 14/11/1997
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, Cost., l'art. 404, comma 1, cod. pen., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziche' la pena diminuita prevista dall'art. 406 cod. pen., sia perche', nella visione costituzionale attuale, la 'ratio' differenziatrice - che ispiro' il legislatore del 1930 con il riconoscimento alla Chiesa e alle religioni cattoliche di un valore politico, quale fattore di unita' morale della nazione - non vale piu' oggi, quando la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalita' dello Stato e viceversa; sia perche', in attuazione del principio costituzionale della laicita' e non confessionalita' dello Stato - che non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, ma comporta equidistanza e imparzialita' della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose - la protezione del sentimento religioso e' venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di liberta' di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni; sia, infine, perche' il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale - quale criterio di giustificazione di differenze fra confessioni religiose operate dalla legge - se puo' valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, e' viceversa vietato laddove la Costituzione, nell'art. 3, comma 1, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione, e cioe' che la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di liberta' religiosa, non e' divisibile. - S. nn. 125/1957, 79/1958, 85/1963, 39/1965, 14/1973, 925/1988, 203/1989, 259/1990, 195/1993, 440/1995, 334/1996. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice penale-Art. 404, comma 1
- codice penale-Art. 406
Parametri costituzionali
Pronuncia 125/1957Depositata il 30/11/1957
Il Codice penale del 1930, assumendo ad oggetto di tutela penale l'idea religiosa in se', e quindi il suo valore sociale, ha posto la religione cattolica in una situazione diversa da quella delle altre confessioni religiose, stabilendo con gli artt. 402, 403, 404, 405, una tutela penale differente da quella disposta dal successivo art. 406, in relazione agli altri culti.
Norme citate
- codice penale-Art. 402
- codice penale-Art. 403
- codice penale-Art. 404
- codice penale-Art. 405
- codice penale-Art. 406
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.