Pronuncia 327/2002

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 405 del codice penale (Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 2000 dalla Corte di cassazione, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 16 dell'anno 2001. Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 405 del codice penale, nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 9 luglio 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola

Relatore: Carlo Mezzanotte

Data deposito: Tue Jul 09 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

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Massime

Reati e pene - Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico - Previsione di pene più gravi rispetto a quelle diminuite stabilite per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti (diversi dal cattolico) - Contrasto con il principio di laicità dello stato e di piena equiparazione della tutela penale dei culti - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 405 del codice penale, nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale, per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti. Il principio fondamentale di laicità dello Stato, che implica equidistanza e imparzialità verso tutte le confessioni, non potrebbe infatti tollerare che il comportamento di chi impedisca o turbi l'esercizio delle funzioni, cerimonie o pratiche religiose di culti diversi da quello cattolico, sia ritenuto meno grave, e quindi assoggettato a più lieve trattamento sanzionatorio, rispetto al comportamento di chi compia i medesimi fatti ai danni del culto cattolico. - V., per l'applicazione degli stessi principi, la citata sentenza n. 329/1997, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 404, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede una pena maggiore di quella stabilita per le medesime condotte riferite a confessioni diverse dalla cattolica.