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Articolo 211 - CODICE PENALE

. (Esecuzione delle misure di sicurezza) Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena e' stata scontata o e' altrimenti estinta. Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna e' divenuta irrevocabile. L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.
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Massime della Corte Costituzionale

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