Articolo 340 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 222/1976Depositata il 03/08/1976
E' vero che i servizi pubblici cui si riferiscono gli artt. 330 (nel testo risultante dalla dichiarazione di illegittimita' parziale pronunciata con sent. n. 31 del 1969) e 340 cod. pen., vietandone, rispettivamente, l'abbandono collettivo e l'interruzione, sono tutti necessari e tra loro in qualche modo complementari perche' interdipendenti, ma cio' non esclude che sia sempre possibile individuare quelli che debbono conservare la piena efficienza senza soluzione di continuita' - e che sono poi i servizi essenziali - e quelli suscettibili di essere sospesi o ridotti; a tal fine, con riguardo agli ospedali psichiatrici, va tenuto presente l'art. 2, comma quarto, della legge 18 marzo 1968, n. 431, il quale prescrive che "dovra' essere in ogni caso assicurato il rapporto di un infermiere per ogni tre posti di letto e di una assistente sanitaria o sociale per ogni cento posti letto". Le limitazioni del diritto di sciopero e della parita' in materia sindacale che ne conseguono trovano giustificazione nel rispetto dei principi basilari dell'ordinamento dello Stato, che e' fondato sul lavoro, ma richiede ai sensi dell'art. 2 Cost. l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale. Ne' si verifica lesione del principio di eguaglianza attesa la diversita' delle situazioni disciplinate. Pertanto, non sono fondate - in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dei succitati artt. 330 e 340, sollevate sotto il profilo che per il personale degli ospedali psichiatrici, non potendo contestarsi l'esistenza del requisito della essenzialita' dei servizi demandati a tali istituti, il divieto di sciopero verrebbe ad essere assoluto.
Norme citate
- codice penale-Art. 340
- codice penale-Art. 330
- legge-Art. 2, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 222/1976Depositata il 03/08/1976
Nella disciplina delle singole materie non difettano norme valide a fornire, ai soggetti interessati prima e all'interprete poi, i criteri atti ad individuare, anche sul piano concreto, quali servizi debbano essere ritenuti essenziali e quali esigenze debbano essere in ogni caso salvaguardate dal personale addetto ai pubblici servizi che intenda avvalersi del diritto di sciopero.
Norme citate
- codice penale-Art. 340
- codice penale-Art. 330
Parametri costituzionali
Pronuncia 222/1976Depositata il 03/08/1976
Il principio di eguaglianza va tutelato solo in presenza di situazioni identiche o simili e non di condizioni oggettivamente e razionalmente differenziate.
Norme citate
- codice penale-Art. 330
- codice penale-Art. 340
Parametri costituzionali
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