Pronuncia 222/1976

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 330 e 340 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1972 dal pretore di Tivoli nel procedimento penale a carico di Meccarini Giacomo ed altri, iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974. Udito nella camera di consiglio del 15 giugno 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 330 e 340 del codice penale, proposte, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Ercole Rocchetti

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 222/76 A. SCIOPERO - COD.PEN., ARTT. 330 E 340 - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - INDIVIDUAZIONE - PERSONALE DI OSPEDALE PSICHIATRICO - LIMITI AL DIRITTO DI SCIOPERO A GARANZIA DI SERVIZI ESSENZIALI INDIVIDUATI SECONDO I CRITERI DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 431 - FONDAMENTO NELL'ART. 2 DELLA COSTITUZIONE E NON VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 39 E 40 DELLA STESSA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' vero che i servizi pubblici cui si riferiscono gli artt. 330 (nel testo risultante dalla dichiarazione di illegittimita' parziale pronunciata con sent. n. 31 del 1969) e 340 cod. pen., vietandone, rispettivamente, l'abbandono collettivo e l'interruzione, sono tutti necessari e tra loro in qualche modo complementari perche' interdipendenti, ma cio' non esclude che sia sempre possibile individuare quelli che debbono conservare la piena efficienza senza soluzione di continuita' - e che sono poi i servizi essenziali - e quelli suscettibili di essere sospesi o ridotti; a tal fine, con riguardo agli ospedali psichiatrici, va tenuto presente l'art. 2, comma quarto, della legge 18 marzo 1968, n. 431, il quale prescrive che "dovra' essere in ogni caso assicurato il rapporto di un infermiere per ogni tre posti di letto e di una assistente sanitaria o sociale per ogni cento posti letto". Le limitazioni del diritto di sciopero e della parita' in materia sindacale che ne conseguono trovano giustificazione nel rispetto dei principi basilari dell'ordinamento dello Stato, che e' fondato sul lavoro, ma richiede ai sensi dell'art. 2 Cost. l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale. Ne' si verifica lesione del principio di eguaglianza attesa la diversita' delle situazioni disciplinate. Pertanto, non sono fondate - in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dei succitati artt. 330 e 340, sollevate sotto il profilo che per il personale degli ospedali psichiatrici, non potendo contestarsi l'esistenza del requisito della essenzialita' dei servizi demandati a tali istituti, il divieto di sciopero verrebbe ad essere assoluto.

Norme citate

SENT. 222/76 B. SCIOPERO - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.

Nella disciplina delle singole materie non difettano norme valide a fornire, ai soggetti interessati prima e all'interprete poi, i criteri atti ad individuare, anche sul piano concreto, quali servizi debbano essere ritenuti essenziali e quali esigenze debbano essere in ogni caso salvaguardate dal personale addetto ai pubblici servizi che intenda avvalersi del diritto di sciopero.

SENT. 222/76 C. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - PARITA' DI TRATTAMENTO IN SITUAZIONI IDENTICHE O SIMILI E NON IN CONDIZIONI OGGETTIVAMENTE E RAZIONALMENTE DIFFERENZIATE.

Il principio di eguaglianza va tutelato solo in presenza di situazioni identiche o simili e non di condizioni oggettivamente e razionalmente differenziate.