Articolo 262 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 295/2002Depositata il 28/06/2002
La norma che punisce chiunque rivela od ottiene "notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione" (c.d. notizie riservate) non lede i principî di tassatività della legge penale e di legalità della pena, in quanto, secondo una possibile lettura del complessivo quadro normativo nella materia del segreto, anche per la categoria delle notizie riservate - omogenea, sul piano dei requisiti oggettivi di pertinenza e di idoneità offensiva, a quella delle notizie sottoposte a segreto di Stato - è possibile fare riferimento alla legge n. 801 del 1977, al fine di rinvenire una sufficiente specificazione dei presupposti, del carattere, del contenuto e dei limiti dell'atto di natura amministrativa che impone il divieto assistito da sanzione penale, tale da permettere un efficace controllo incidentale di legittimità dell'atto medesimo. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice penale sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione. Resta comunque auspicabile una revisione complessiva della "materia del segreto". - V. citate sentenze n. 333/1991 e n. 282/1990.
Norme citate
- codice penale-Art. 261
- codice penale-Art. 262
- legge-Art. 12
Parametri costituzionali
Pronuncia 295/2002Depositata il 28/06/2002
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, sotto il profilo della asserita irragionevolezza della pena massima nonché eccessiva ampiezza del divario fra il massimo e il minimo della pena prevista dalla norma censurata. Infatti il giudice rimettente, nella sua veste di giudice dell'udienza preliminare, non è chiamato a determinare la pena per il fatto per cui si procede, essendo il suo potere decisorio, nel caso di specie, circoscritto all'alternativa fra la sentenza di non luogo a procedere e il decreto che dispone il giudizio. - Sempre in riferimento all'art. 262 cod. pen. e con riguardo a situazione processuale analoga, v. citata ordinanza n. 156/2000.
Norme citate
- codice penale-Art. 262
Parametri costituzionali
Pronuncia 156/2000Depositata il 24/05/2000
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' cosituzionale dell'art. 262 cod.pen censurato - in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione - con esclusivo riferimento al trattamento sanzionatorio ivi previsto, sotto il duplice profilo della eccessiva divaricazione tra il minimo ed il massimo edittale (assunta come elusiva del principio di legalita' della pena) e dell'irragionevolezza della pena edittale massima, in quanto corrispondente a quella prevista dall'art. 261 cod.pen. per il piu' grave reato di rivelazione di segreti di Stato. L.T.
Norme citate
- codice penale-Art. 262
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.