Articolo 489 - CODICE PENALE
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(Uso di atto falso)
Chiunque, senza essere concorso nella falsita', fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)).
(94) (97a) (129)
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