Articolo 602 - CODICE PENALE
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(Acquisto e alienazione di schiavi).
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 e' punito con la reclusione da otto a venti anni.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 2010, N. 108.
(191) ((233))
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