Articolo 636 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 107/1984Depositata il 11/04/1984
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 24 del r.d. 14 luglio 1898 n. 404 (Regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto il citato atto normativo e' carente della forza e del valore propri delle leggi formali e degli atti equiparati.
Norme citate
- regio decreto-Art. 17
- regio decreto-Art. 24
- legge-Art. 26, comma 2
- legge-Art. 9, comma 2
- legge-Art. 33
- codice penale-Art. 636
- codice penale-Art. 672
Parametri costituzionali
Pronuncia 226/1982Depositata il 16/12/1982
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 636, comma terzo, secondo parte, cod. pen. (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), sollevata - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - in quanto l'esame comparativo della norma impugnata con quella di cui all'art. 635 cod. pen. metterebbe in luce una disparita' di trattamento, peggiorativa nei confronti di chi introduce gli animali nel fondo altrui a fine di pascolo, quando il fondo resti danneggiato contro ogni previsione e volonta' dell'agente, rispetto a chi l'introduca al deliberato fine di danneggiare, e percio' rispondendo soltanto dell'ipotesi di cui al citato art. 635, che comporta pena piu' mite e procedibilita' a querela anziche' d'ufficio. La sopravvenuta legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale ha appunto sancito all'art. 96 la perseguibilita' a querela della persona offesa anche per il delitto di cui al denunciato art. 636, per la qual ragione e' necessario che il giudice a quo proceda a nuovo esame della rilevanza della proposta questione alla luce della normativa sopraggiunta.
Norme citate
- codice penale-Art. 636, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 116/1982Depositata il 18/06/1982
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 636, prima ed ultima parte, cod. pen., in quanto non prevede la perseguibilita' a querela del reato di pascolo abusivo ove il danno prodotto sia di lieve entita', con conseguente ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al reato di danneggiamento di cui all'art. 635 stesso codice. Nelle more del giudizio e' infatti sopraggiunta la legge 24 novembre 1981, n. 689, che nell'art. 96 ha sancito la perseguibilita' a querela della persona offesa del delitto di cui al citato art. 636, sicche' e' necessario che si proceda a nuovo esame della rilevanza della prospettata questione.
Parametri costituzionali
Pronuncia 271/1974Depositata il 11/12/1974
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 636, terzo comma, del codice penale che, con riferimento alle fattispecie delittuose distintamente previste nei due comma precedenti, punisce allo stesso modo sia l'ipotesi che il pascolo sia effettivamente avvenuto, sia quella che il fondo sia stato danneggiato dalla introduzione o dall'abbandono degli animali. Ed invero, l'unificazione del trattamento sanzionato e' giustificata in rapporto all'evento aggravato che si aggiunge all'azione delittuosa e consiste in un effettivo danno, causato o dal pascolo o anche soltanto dal calpestio e dallo spostamento degli animali sul fondo.
Norme citate
- codice penale-Art. 636
Parametri costituzionali
Pronuncia 271/1974Depositata il 11/12/1974
Il fatto che il legislatore abbia previsto, nel terzo comma dell'art. 636 del codice penale, una aggravante e non una figura autonoma di reato non ha alcuna influenza nel giudizio di legittimita' costituzionale perche' in questa sede rileva la concretezza della sanzione e non il meccanismo giuridico in base al quale il legislatore ha ritenuto di potervi pervenire.
Norme citate
- codice penale-Art. 636
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.