Articolo 707 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 225/2008Depositata il 20/06/2008
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod. pen., censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., poiché, delineando la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, configurerebbe un reato di pericolo legato alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto. La sentenza n. 265/2005 ha già chiarito che la fattispecie non è in contrasto con il principio di offensività in astratto, poiché non configura una responsabilità per il modo di essere dell'autore, ma mira a salvaguardare il patrimonio rispetto a situazioni di pericolo normativamente tipizzate, richiedendo tre requisiti: una particolare qualità del soggetto attivo (persona già condannata in via definitiva per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio), il possesso di oggetti idonei a vincere congegni posti a difesa della proprietà, e l'incapacità del soggetto di giustificare la destinazione attuale di tali strumenti. Non sono, quindi riscontrabili, né la lamentata irragionevolezza, poiché, a fronte di una condotta che deve già presentare una potenziale proiezione verso l'offesa al patrimonio, non è irragionevole la scelta di tener conto di precedenti condanne per reati aggressivi dello stesso bene, né la violazione del principio di eguaglianza, posto che le situazioni messe a confronto dal rimettente - quella del condannato in via definitiva per i reati indicati dalla norma censurata e quella di colui che, pur avendo commesso lo stesso fatto, non è stato condannato, per l'estinzione del reato o l'improcedibilità dell'azione penale - non sono comparabili, visto che nel caso del prosciolto, anche se non nel merito, è mancato un accertamento della responsabilità per il fatto anteriore. - V., citato, il precedente di cui alla sentenza n. 265/2005. - Sul rispetto del principio di offensività da parte della fattispecie censurata v., citate, sentenze n. 236/1975 e n. 14/1971. - V., altresì, citate, sentenza n. 370/1996 e ordinanza n. 146/1977.
Norme citate
- codice penale-Art. 707
Parametri costituzionali
Pronuncia 225/2008Depositata il 20/06/2008
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod. pen., censurato, in riferimento all'art. 27, commi primo e terzo, Cost., poiché, delineando la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, configurerebbe un reato di pericolo legato alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto. La sentenza n. 265/2005 ha già chiarito che la fattispecie non è in contrasto con il principio di offensività in astratto, poiché non configura una responsabilità per il modo di essere dell'autore, ma mira a salvaguardare il patrimonio rispetto a situazioni di pericolo normativamente tipizzate, richiedendo tre requisiti: una particolare qualità del soggetto attivo (persona già condannata in via definitiva per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio), il possesso di oggetti idonei a vincere congegni posti a difesa della proprietà, e l'incapacità del soggetto di giustificare la destinazione attuale di tali strumenti. La soluzione normativa de qua non è in contrasto con il principio di personalità della responsabilità per fatto proprio colpevole, poiché il presupposto soggettivo da cui dipende l'applicazione della norma incriminatrice è costituito da un dato certo e pienamente conoscibile dal soggetto attivo (la precedente condanna irrevocabile), che è quindi messo nella condizione di evitare la realizzazione dell'elemento oggettivo del reato; né è violata la finalità rieducativa della pena, posto che al legislatore non è inibito prevedere che alla condanna conseguano effetti penali, al cui novero va ascritto quello in oggetto. Né ciò trasforma la condanna in un "marchio indelebile", che pone il condannato in una posizione di eterno sfavore rispetto alla generalità dei cittadini, visto che il condannato cessa di rientrare tra i possibili autori della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. ove abbia ottenuto la riabilitazione. - Sul principio di personalità della responsabilità penale v., citate, sentenze n. 322/2007 e n. 1085/1988. - V., altresì, citata, sentenza n. 48/1994.
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Pronuncia 225/2008Depositata il 20/06/2008
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod. pen., censurato, in riferimento all'art. 25 Cost., poiché, delineando la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, configurerebbe un reato di pericolo legato alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto. La sentenza n. 265/2005 ha già chiarito che la fattispecie non è in contrasto con il principio di offensività in astratto, poiché non configura una responsabilità per il modo di essere dell'autore, ma mira a salvaguardare il patrimonio rispetto a situazioni di pericolo normativamente tipizzate, richiedendo tre requisiti: una particolare qualità del soggetto attivo (persona già condannata in via definitiva per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio), il possesso di oggetti idonei a vincere congegni posti a difesa della proprietà, e l'incapacità del soggetto di giustificare la destinazione attuale di tali strumenti. La soluzione normativa de qua non viola il principio di determinatezza della fattispecie penale, posto che la locuzione utilizzata dal legislatore fa perno sull'attitudine funzionale degli strumenti posseduti ad aprire o sforzare serrature, attitudine la cui verifica non eccede il normale compito ermeneutico istituzionalmente demandato al giudice. Lo stesso è a dirsi per le modalità e le circostanze spazio-temporali della detenzione, la cui analisi è necessaria ai fini della verifica della concretezza e dell'attualità del pericolo. - Sul rispetto del principio di determinatezza da parte della locuzione usata nella norma in oggetto v., citata, ordinanza n. 36/1990. - Sulla similare problematica postasi con riferimento alla contravvenzione di possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere v., citata, sentenza n. 79/1982.
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Pronuncia 225/2008Depositata il 20/06/2008
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 13, 24 e 27 Cost., poiché, delineando la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, configurerebbe un reato di pericolo legato alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto. La sentenza n. 265/2005 ha già chiarito che la fattispecie non è in contrasto con il principio di offensività in astratto, poiché non configura una responsabilità per il modo di essere dell'autore, ma mira a salvaguardare il patrimonio rispetto a situazioni di pericolo normativamente tipizzate, richiedendo tre requisiti: una particolare qualità del soggetto attivo (persona già condannata in via defintiva per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio), il possesso di oggetti idonei a vincere congegni posti a difesa della proprietà, e l'incapacità del soggetto di giustificare la destinazione attuale di tali strumenti. Secondo il rimettente la norma impugnata stabilirebbe un'inversione dell'onere della prova in danno dell'imputato: in realtà, al di là della formulazione letterale - "dei quali non giustifichi l'attuale destinazione" - ciò che la norma prefigura è solo un onere di allegazione, da parte dell'imputato, delle circostanze da cui possa desumersi la destinazione lecita degli oggetti, che non risultino conosciute o conoscibili dal giudicante, il quale potrà comunque trarre aliunde il convincimento in ordine alla liceità degli obiettivi di impiego degli strumenti, ove l'imputato abbia scelto la via del silenzio. La violazione dell'art. 13 Cost. risulta, infine, priva di specifica motivazione. - V., citate, sentenza n. 236/1975 e ordinanze n. 36/1990 e n. 146/1977. - Sul fatto che nella clausola "senza giustificato motivo", analoga a quella di cui alla norma contestata - non possa scorgersi un'inversione dell'onere della prova v., citata, sentenza n. 5/2004.
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Pronuncia 265/2005Depositata il 07/07/2005
Premesso che il principio di offensività opera su due piani, rispettivamente, della previsione normativa sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo ( contro cui devono ritenersi siano rivolte le censure del giudice rimettente) e dell?applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, va rilevato che la norma in esame, nell?insieme degli elementi costitutivi che la compongono, vale a dire materialità della condotta incriminata e conseguente possibilità di condurre in sede di applicazione della norma un incisivo controllo circa la sussistenza del requisito dell?offensività in concreto, consente di concludere che essa mira a prevenire, sotto forma di reato di pericolo, la commissione di delitti contro il patrimonio, nel rispetto del principio di offensività in astratto. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell?art. 707 del codice penale (Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli), in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione . - Sentenze citate nn. 360/1995, 263 e 519/2000, ove viene definita la duplice sfera di operatività in astratto e in concreto, del principio di necessaria offensività, quale criterio di conformazione legislativa delle fattispecie incriminatici e quale canone interpretativo per il giudice.
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Pronuncia 165/1997Depositata il 04/06/1997
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 370 del 1996. Rientra, comunque, nella discrezionalita' del legislatore la determinazione della quantita' o qualita' della sanzione, purche' si osservi il limite della ragionevolezza, non violata, nel caso di specie, per la diversita' delle situazioni comparate. - Cfr. pure S. n. 341/1994, citata nell'ordinanza di rimessione del Pretore di Verbania. red.: G. Leo
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Pronuncia 36/1990Depositata il 26/01/1990
Questione gia' dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 110/1968, 14/1971, 236/1975 e ord. n. 146/1977.
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Pronuncia 36/1990Depositata il 26/01/1990
Per costante giurisprudenza della Corte e' legittimo, per la descrizione del fatto-reato, l'uso di espressioni meramente indicative o di comune esperienza in quanto non impongono al giudice oneri esorbitanti dalla normale opera ermeneutica. Peraltro, nel caso, l'art. 707 del codice penale, nel sanzionare, per determinati soggetti, il possesso ingiustificato anche di "strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature" non contiene una previsione generica ed indeterminata bensi' pone un divieto di possesso di arnesi individuabili con esattezza attraverso l'indicazione della loro attitudine funzionale ad aprire o sforzare serrature. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 707 c.p. sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - Riguardo alla richiamata giurisprudenza sul principio di determinatezza: S. nn. 27/1961, 7/1965, 191/1970, 42/1972, 188/1975, 49/1980, 70/1982, 247/1989 e O. nn. 156/1983, 169/1983, 5/1984, 84/1984, 75/1985, 159/1986.
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Pronuncia 270/1984Depositata il 06/12/1984
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 707 c.p., nella parte in cui prevede un trattamento sanzionatorio piu' grave di quello previsto per fattispecie delittuose, quale il furto e il danneggiamento, alla cui prevenzione la norma e' predisposta; cio' perche' la determinazione della qualita' e misura della pena puo' essere censurata solo quando non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza e l'ipotesi non ricorre nella specie, dal momento che la contravvenzione di cui all'art. 707 deve ritenersi non sanzionata incongruamente, in considerazione anche dei particolari presupposti soggettivi, che richiede.
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Pronuncia 146/1977Depositata il 06/12/1977
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 707 cod. pen. (possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma e 27, secondo comma, Cost., in quanto identica questione, proposta negli stessi termini, e' gia' stata dichiarata infondata con sent. n. 236 del 1975.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.