Pronuncia 265/2005

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Viterbo con due ordinanze del 27 novembre 2003, iscritte ai numeri 704 e 822 del registro ordinanze del 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 e n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2004. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 4 maggio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Viterbo con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005. F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente Guido NEPPI MODONA, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2005. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito: Thu Jul 07 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAPOTOSTI

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Massime

SENT. 265/05. REATI E PENE - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE O DI GRIMALDELLI - ASSERITA MANCANZA NELLA NORMA INCRIMINATRICE DI UNA CONDOTTA OGGETTIVAMENTE APPREZZABILE - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI MATERIALITÀ E OFFENSIVITÀ DEL REATO, DI RAGIONEVOLEZZA E UGUAGLIANZA, DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA, DELLA FINALITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA, DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Premesso che il principio di offensività opera su due piani, rispettivamente, della previsione normativa sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo ( contro cui devono ritenersi siano rivolte le censure del giudice rimettente) e dell’applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, va rilevato che la norma in esame, nell’insieme degli elementi costitutivi che la compongono, vale a dire materialità della condotta incriminata e conseguente possibilità di condurre in sede di applicazione della norma un incisivo controllo circa la sussistenza del requisito dell’offensività in concreto, consente di concludere che essa mira a prevenire, sotto forma di reato di pericolo, la commissione di delitti contro il patrimonio, nel rispetto del principio di offensività in astratto. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 707 del codice penale (Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli), in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione . - Sentenze citate nn. 360/1995, 263 e 519/2000, ove viene definita la duplice sfera di operatività in astratto e in concreto, del principio di necessaria offensività, quale criterio di conformazione legislativa delle fattispecie incriminatici e quale canone interpretativo per il giudice.