Articolo 495 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 500/1989Depositata il 10/11/1989
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto e' richiesta dal giudice 'a quo' una pronunzia additiva in materia penale, del tutto irrilevante nel processo in corso.
Norme citate
- codice penale-Art. 495
- codice penale-Art. 567, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 145/1981Depositata il 21/07/1981
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 108/1976.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930 (disp. att.)-Art. 25
- codice penale-Art. 495, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 108/1976Depositata il 06/05/1976
Dal combinato disposto degli artt. 78, ultimo comma, e 366, primo comma, cod. proc. pen., si evince che alla domanda rivoltagli (dall'autorita' giudiziaria o dall'ufficiale di polizia giudiziaria) sui suoi precedenti penali, l'imputato - anche se incorre nelle sanzioni previste dall'art. 495 cod. pen. qualora risponda in modo contrario al vero - non e' tenuto a rispondere, essendogli consentito di non fornire le notizie che in proposito gli vengano richieste senza incorrere in alcuna responsabilita' penale, fermo restando il solo obbligo di declinare le proprie generalita' (vale a dire nome, cognome e dati di nascita). Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 495, comma terzo, n. 2, cod. pen. e 25 r.d. 28 maggio 1931, n. 602, il primo dei quali punisce la falsa dichiarazione dell'imputato sulla propria identita', sul proprio stato e sulle proprie qualita' personali, mentre l'altro dispone che fra le domande da rivolgersi all'imputato, allorche' si procede al suo interrogatorio, deve essere compresa quella volta ad accertare se egli sia stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se abbia riportato condanne nello Stato o all'estero; questione sollevata assumendosi che l'imputato, per evitare la condanna qualora dichiari il falso rispetto ai suoi precedenti penali, sarebbe costretto a rendere dichiarazioni a se' sfavorevoli.
Norme citate
- regio decreto-Art. 25
- codice penale-Art. 495, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 138/1973Depositata il 16/07/1973
Se con l'ordinanza di rimessione sia stata impugnata una disposizione di legge che appare dubbio contenga la norma su cui verte la dedotta questione di legittimita' costituzionale, e' necessario rimettere gli atti al giudice a quo perche' li riesamini sotto il profilo della rilevanza e precisi l'oggetto del giudizio. (Nella specie il giudice a quo ha impugnato l'art. 495, secondo capoverso, n. 2, c.p. "nella parte in cui considera reato le false dichiarazioni sui propri precedenti penali di chi sia imputato in un procedimento penale", laddove l'invito rivolto dal giudice all'imputato su se egli sia stato "sottoposto ad altri procedimenti penali" e se abbia "riportato condanne nello Stato o all'estero" e' previsto nell'art. 25 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, contenente "disposizioni di attuazione del codice di procedura penale").
Norme citate
- codice penale-Art. 495, comma 3
- regio decreto-Art. 25
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.