Articolo 56 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3, 15 e 21 Cost., degli artt. 56 e 341 cod. pen., nella parte in cui non prevedono la procedibilita' a querela del tentativo di oltraggio ad un pubblico ufficiale a mezzo di telegrafo (anche in relazione alle conseguenze scaturenti dal disposto dell'art. 11, commi primo e quarto, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, essendo rimessa alla insindacabile discrezionalita' del legislatore la valutazione differenziale, quanto al trattamento sanzionatorio e alla procedibilita' di ufficio, delle diverse ipotesi di reato (diffamazione e oltraggio).
Rientra nella discrezionalita' del legislatore determinare l'entita' della pena edittale ed il relativo apprezzamento di politica legislativa puo' formare oggetto di censura solo quando la sperequazione tra pena e reato assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni benche' minima giustificazione. Sono pertanto infondate - in riferimento all'art. 3 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 23, 25, 56, 132 e 624 c.p. nella parte in cui escludono in ogni caso la possibilita' di scendere al di sotto dei limiti minimi stabiliti in via generale per le pene della reclusione e dell'arresto, in quanto - come si desume anche dai lavori preparatori ed e' ricordato nella sent. n. 118 del 1973 di questa Corte, il legislatore, tenendo conto della funzione e della finalita' della sanzione penale ed, in particolare, del principio della rieducazione dei condannati, previsto anche dall'art. 27 della Costituzione, ha considerato che un'eccessiva brevita' delle pene detentive le renderebbe inidonee a conseguire quelle finalita'.