Pronuncia 208/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 23, 25, 56, 132 e 624 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 19 ottobre 1972 dal pretore di Rovereto nel procedimento penale a carico di Speziosi Angelo, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973; 2) ordinanza emessa il 3 maggio 1973 dal pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Portanova Pasquale, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973. Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice relatore Nicola Reale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23, 25, 56, 132 e 624 del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Rovereto e dal pretore di Prato con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Nicola Reale

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 208/74. LEGGE PENALE - DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PENA EDITTALE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - LIMITI - SINDACABILITA'. REATI E PENE - DETERMINAZIONE DELLA PENA E MINIMO EDITTALE - COD. PEN., ARTT. 23, 56 E 624 - ASSUNTA APPLICAZIONE DI PENE IDENTICHE A FATTISPECIE FRA LORO DIVERSE - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Rientra nella discrezionalita' del legislatore determinare l'entita' della pena edittale ed il relativo apprezzamento di politica legislativa puo' formare oggetto di censura solo quando la sperequazione tra pena e reato assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni benche' minima giustificazione. Sono pertanto infondate - in riferimento all'art. 3 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 23, 25, 56, 132 e 624 c.p. nella parte in cui escludono in ogni caso la possibilita' di scendere al di sotto dei limiti minimi stabiliti in via generale per le pene della reclusione e dell'arresto, in quanto - come si desume anche dai lavori preparatori ed e' ricordato nella sent. n. 118 del 1973 di questa Corte, il legislatore, tenendo conto della funzione e della finalita' della sanzione penale ed, in particolare, del principio della rieducazione dei condannati, previsto anche dall'art. 27 della Costituzione, ha considerato che un'eccessiva brevita' delle pene detentive le renderebbe inidonee a conseguire quelle finalita'.

Parametri costituzionali