Articolo 256 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 28/1981Depositata il 13/02/1981
I trentuno articoli del codice penale approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, oggetto di richiesta di referendum abrogativo sono forzosamente e soggettivamente conglobati dai promotori in un unico contesto, mentre molteplici sono i parametri che obiettivamente li differenziano. La stessa tripartizione adoperata dai promotori, di reati di opinione, riunione ed associazione, postula significativamente una pluralita' di condotte, che certo non possono tutte ricondursi univocamente alla manifestazione del pensiero. Ma soprattutto determinante, ai fini della eterogeneita' che indubbiamente ne consegue, e' la profonda diversita' - che piu' rileva nella coscienza sociale e maggiormente quindi incide sulla liberta' di scelta dell'elettore - dei beni tutelati. Pertanto, non potendosi estrarre dalle disposizioni delle quali si propone l'abrogazione un quesito comune e razionalmente unitario, la richiesta va dichiarata inammissibile. - S. n. 16/1978.
Norme citate
Parametri costituzionali
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