Pronuncia 28/1981

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma primo, legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 256; 266; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 279; 290; 291; 292; 292 bis, comma primo limitatamente alle parole: "290, comma secondo (vilipendio delle forze armate) e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato)"; 293; 299; 302; 303; 304; 305; 327; 342; 402; 403; 404; 414, comma terzo (Alla pena stabilita nel numero 1) soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti); 415; 656; 657; 661; 667 e 668 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 e successive modificazioni (n. 14 reg. ref.). Vista l'ordinanza 2 dicembre 1980 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la suddetta richiesta; udito, nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981, il Giudice relatore Antonino De Stefano; uditi l'avv. Mauro Mellini per il Comitato promotore del referendum e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di 31 articoli del codice penale, approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni, nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Antonino de Stefano

Data deposito: Fri Feb 13 1981 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 28/81 A. REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI - OMOGENEITA' DEL QUESITO - NOTE ESSENZIALI.

Come si e' gia' puntualizzato in precedenti decisioni, nel giudizio di ammissibilita' del referendum abrogativo, la omogeneita' del quesito referendario non puo' essere vagliata alla stregua degl'intendimenti soggettivi dei presentatori e dei sottoscrittori della richiesta: ne' tanto meno in relazione ai mutevoli intenti che potrebbero indurre gli elettori a votare per o contro l'abrogazione. Nella ipotesi in cui formi oggetto del quesito una pluralita' di norme, devesi, invece, ricercare se dalle norme medesime, obiettivamente considerate nella loro struttura e nella loro finalita', sia dato porre in evidenza un comune principio, la cui eliminazione dall'ordinamento attraverso l'abrogazione delle norme in cui si concreta, o la cui permanenza in alternativa, verra' a dipendere dalla risposta che il corpo elettorale fornira' al dilemma. In cio' si realizza appunto quella caratteristica di chiarezza, di inconfondibilita' della domanda, che, in una con le concomitanti caratteristiche di semplicita' e di univocita', sole possono soddisfare l'esigenza di "nettezza" del quesito, a sua volta postulata dalla "nettezza" della scelta. - S. nn. 16/1978 e 27/1981.

Parametri costituzionali

SENT. 28/81 B. REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - CODICE PENALE - DISPOSIZIONI RELATIVE AI REATI DI OPINIONE, RIUNIONE E ASSOCIAZIONE - RICHIESTA ABROGATIVA NON CONCERNENTE UN QUESITO COMUNE E UNITARIO - INAMMISSIBILITA'.

I trentuno articoli del codice penale approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, oggetto di richiesta di referendum abrogativo sono forzosamente e soggettivamente conglobati dai promotori in un unico contesto, mentre molteplici sono i parametri che obiettivamente li differenziano. La stessa tripartizione adoperata dai promotori, di reati di opinione, riunione ed associazione, postula significativamente una pluralita' di condotte, che certo non possono tutte ricondursi univocamente alla manifestazione del pensiero. Ma soprattutto determinante, ai fini della eterogeneita' che indubbiamente ne consegue, e' la profonda diversita' - che piu' rileva nella coscienza sociale e maggiormente quindi incide sulla liberta' di scelta dell'elettore - dei beni tutelati. Pertanto, non potendosi estrarre dalle disposizioni delle quali si propone l'abrogazione un quesito comune e razionalmente unitario, la richiesta va dichiarata inammissibile. - S. n. 16/1978.

Parametri costituzionali