Articolo 284 - CODICE PENALE
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(Insurrezione armata contro i poteri dello Stato)
Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato e' punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la morte. (5)
Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte. (5)
La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.
(92)((96a))
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