Articolo 135 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 15/2020Depositata il 11/02/2020
Sono dichiarate inammissibili, per aberratio ictus , le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 135 cod. pen., nella parte in cui stabilisce il tasso di ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive in ragione di 250 euro, o frazione di 250 euro, per un giorno di pena detentiva, anziché il diverso tasso, previsto dall'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., di 75 euro per un giorno di pena detentiva, aumentabili fino al triplo tenuto conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il giudice a quo da un lato censura una disposizione destinata ad operare in una pluralità di ipotesi - dalla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nel caso previsto dall'art. 2, comma 3, cod. pen., alla determinazione del limite massimo di pena che consente i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna ai sensi, rispettivamente, degli artt. 163, comma 1, e 175, comma 2, cod. pen. - del tutto distinte rispetto alla sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, che viene in considerazione nel procedimento a quo e, dall'altro, omette di censurare la disposizione di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981, che detta lo speciale criterio di ragguaglio applicabile nel caso concreto. È comunque auspicabile che il legislatore intervenga a porre rimedio alla eccessiva onerosità, per molti condannati, della sostituzione della pena pecuniaria, nel quadro di un complessivo intervento volto a restituire effettività a essa, anche attraverso una revisione degli attuali, farraginosi meccanismi di esecuzione forzata e di conversione in pene limitative della libertà personale. ( Precedenti citati: sentenza n. 279 del 2019 e n. 131 del 1979 ).
Norme citate
- codice penale-Art. 135
Parametri costituzionali
Pronuncia 214/2014Depositata il 18/07/2014
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., della disposizione combinata degli artt. 135 cod. pen. (come modificato dall'art. 3, comma 62, della legge n. 94 del 2009) e 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che, ai fini della sostituzione delle pene detentive brevi con la pena pecuniaria, il valore giornaliero della pena detentiva non possa essere inferiore ad euro 250, anziché ad euro 97. Il rimettente chiede di sostituire il censurato coefficiente di ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie con quello di 97 euro, individuato applicando al precedente coefficiente (di 38 euro) un aumento percentuale pari a quello massimo che avrebbe dovuto essere apportato, in termini reali, alle pene pecuniarie in forza dei criteri di delega di cui all'art. 3, comma 65, della legge n. 94 del 2009, rimasta inattuata. In tal modo, tuttavia, il giudice a quo invoca un intervento sostitutivo che comporta scelte di politica criminale riservate al legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, atteso che la scelta di modificare il rapporto tra pena detentiva e pena pecuniaria oltre i limiti necessari a compensare la svalutazione monetaria (che è alla base dei criteri di delega innanzi indicati) rientra nell'ambito della discrezionalità legislativa. - Sulla inammissibilità delle questioni che richiedono interventi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 134/2012 e 36/2012.
Norme citate
- codice penale-Art. 135
- legge-Art. 3, comma 62
- legge-Art. 53, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 59/1962Depositata il 14/06/1962
La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando gia' con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimita' costituzionale e non ricorrono motivi che possano giustificare una diversa decisione. (La questione di legittimita' costituzionale e' gia' stata decisa dalla Corte con sentenza n. 29 del 23 marzo 1962). Cfr.: 24/1956 D ed altre.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 586
- codice penale-Art. 136
- codice penale-Art. 135
Parametri costituzionali
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)-Art. 9
- legge-Art. 26
- legge-Art. 29
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 27
Pronuncia 29/1962Depositata il 27/03/1962
L'istituto della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva per insolvibilita' del condannato risponde all'esigenza di assicurare la inderogabilita' della pena e non lede il principio della uguaglianza dei cittadini. Pertanto, gli artt. 135 e 136 del codice penale e 586, ultimo comma, del codice di procedura penale non sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Tali norme non sono in contrasto neanche con gli artt. 2 e 13 della Costituzione, in quanto l'art. 2, nel riconoscere e garantire il genere, i diritti inviolabili dell'uomo, necessariamente si riporta alle norme successive in cui tali diritti sono particolarmente previsti, e l'art. 13 riguarda la tutela contro le restrizioni arbitrarie della liberta' personale, tra le quali non puo' annoverarsi la carcerazione a seguito di conversione della pena pecuniaria, eseguita per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge.
Norme citate
- codice penale-Art. 136
- codice penale-Art. 135
- codice di procedura penale 1930-Art. 586
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.