Pronuncia 29/1962

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 630, primo comma, prima parte, del Codice di procedura penale, degli artt. 135 e 136 del Codice penale e dell'art. 586, ultimo comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1960 dal Pretore di Cantù nel procedimento penale a carico di Puppo Benedetto, iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 18 febbraio 1961. Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1962 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni, sollevate con ordinanza del Pretore di Cantù del 17 dicembre 1960, sulla legittimità costituzionale dell'art. 630, primo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione; e degli artt. 135, 136 del Codice penale, 586, ultimo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1962. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Relatore: Biagio Petrocelli

Data deposito: Tue Mar 27 1962 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAPPI

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Massime

SENT. 29/62 A. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE DELLE PENE - INCIDENTE DI ESECUZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 630: OBBLIGO DELLA NOMINA DEL DIFENSORE DI UFFICIO ALL'INTERESSATO AMMESSO AL GRATUITO PATROCINIO - ASSISTENZA FACOLTATIVA PER GLI ALTRI SOGGETTI - NON COMPORTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La norma dell'art. 630, primo comma, prima parte, del codice di procedura penale che, nella materia degli incidenti di esecuzione, prevede la nomina del difensore di ufficio per i soli interessati ammessi al gratuito patrocinio, e non anche per gli altri soggetti quando questi non abbiano provveduto alla nomina di un difensore di fiducia, non viola il principio, sancito dall'art. 24 della Costituzione, del diritto alla difesa, il quale non si risolve nella necessita' dell'assistenza del difensore.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 630, comma 1

Parametri costituzionali

SENT. 29/62 B. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN. ART. 586, ULTIMO COMMA - COD. PEN., ARTT. 135 E 136: CONVERSIONE DELLE PENE PECUNIARIE IN PENE DETENTIVE PER INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - ATTUA, IN RELAZIONE ALLE PENE PECUNIARIE, IL PRINCIPIO DELLA INDEROGABILITA' DELLA PENA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 13, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'istituto della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva per insolvibilita' del condannato risponde all'esigenza di assicurare la inderogabilita' della pena e non lede il principio della uguaglianza dei cittadini. Pertanto, gli artt. 135 e 136 del codice penale e 586, ultimo comma, del codice di procedura penale non sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Tali norme non sono in contrasto neanche con gli artt. 2 e 13 della Costituzione, in quanto l'art. 2, nel riconoscere e garantire il genere, i diritti inviolabili dell'uomo, necessariamente si riporta alle norme successive in cui tali diritti sono particolarmente previsti, e l'art. 13 riguarda la tutela contro le restrizioni arbitrarie della liberta' personale, tra le quali non puo' annoverarsi la carcerazione a seguito di conversione della pena pecuniaria, eseguita per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge.

Norme citate