Pronuncia 59/1962

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 10 giugno 1961 dal Pretore di Borgo S. Lorenzo nel procedimento di esecuzione penale a carico di Menaguale Riccardo, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961; 2) ordinanza emessa il 26 giugno 1961 dal Tribunale di Como nel procedimento di esecuzione penale a carico di Baglio Gaetano, iscritta al n. 151 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961; 3) ordinanza emessa il 4 ottobre 1961 dal Tribunale di Pavia nell'incidente di esecuzione penale promosso da Longhini Mario, iscritta al n. 195 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961. Visto l'atto di intervento e deduzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nonché le deduzioni di Menaguale Riccardo (proc. n. 112/61); Ritenuto che nel corso dei procedimenti relativi alle ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione: Considerato che questa Corte, con sentenza n. 29 del 22 marzo 1962 ha dichiarato non fondata la questione concernente la illegittimità costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale; che non sono stati addotti nuovi motivi idonei a presentare la questione stessa in termini diversi da quelli già esaminati dalla Corte; che, pertanto, non è il caso di discostarsi dalla precedente decisione; Visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, proposte con le predette ordinanze, e ordina la restituzione degli atti al Pretore di Borgo S. Lorenzo e ai Tribunali di Como e di Pavia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Relatore: Biagio Petrocelli

Data deposito: Thu Jun 14 1962 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: CAPPI

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Massime

ORD. 59/62. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ARTT. 135, 136 DEL COD. PEN. E 586 DEL COD. PROC. PENALE - CONVERSIONE DI PENE PECUNIARIE IN PENE DETENTIVE PER INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando gia' con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimita' costituzionale e non ricorrono motivi che possano giustificare una diversa decisione. (La questione di legittimita' costituzionale e' gia' stata decisa dalla Corte con sentenza n. 29 del 23 marzo 1962). Cfr.: 24/1956 D ed altre.

Norme citate

Parametri costituzionali