Pronuncia 59/1962
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 10 giugno 1961 dal Pretore di Borgo S. Lorenzo nel procedimento di esecuzione penale a carico di Menaguale Riccardo, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961; 2) ordinanza emessa il 26 giugno 1961 dal Tribunale di Como nel procedimento di esecuzione penale a carico di Baglio Gaetano, iscritta al n. 151 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961; 3) ordinanza emessa il 4 ottobre 1961 dal Tribunale di Pavia nell'incidente di esecuzione penale promosso da Longhini Mario, iscritta al n. 195 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961. Visto l'atto di intervento e deduzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nonché le deduzioni di Menaguale Riccardo (proc. n. 112/61); Ritenuto che nel corso dei procedimenti relativi alle ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione: Considerato che questa Corte, con sentenza n. 29 del 22 marzo 1962 ha dichiarato non fondata la questione concernente la illegittimità costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale; che non sono stati addotti nuovi motivi idonei a presentare la questione stessa in termini diversi da quelli già esaminati dalla Corte; che, pertanto, non è il caso di discostarsi dalla precedente decisione; Visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, proposte con le predette ordinanze, e ordina la restituzione degli atti al Pretore di Borgo S. Lorenzo e ai Tribunali di Como e di Pavia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.
Relatore: Biagio Petrocelli
Data deposito: Thu Jun 14 1962 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: CAPPI
Massime
ORD. 59/62. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ARTT. 135, 136 DEL COD. PEN. E 586 DEL COD. PROC. PENALE - CONVERSIONE DI PENE PECUNIARIE IN PENE DETENTIVE PER INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 586
- codice penale-Art. 136
- codice penale-Art. 135
Parametri costituzionali
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)-Art. 9
- legge-Art. 26
- legge-Art. 29
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 27