Articolo 236 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 196/2010Depositata il 04/06/2010
L'apparente contrasto tra disposizioni legislative interne e una disposizione della CEDU, quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può dar luogo ad una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. soltanto se insuscettibile di soluzione in via ermeneutica, per impossibilità testuale dell'adeguamento interpretativo o perché in materia si sia formato un diritto vivente sospettato di incostituzionalità. Nel caso di specie, deve escludersi che il rimettente potesse superare in via interpretativa il denunciato contrasto delle impugnate disposizioni di legge con l'art. 7 della CEDU, tenuto conto dell'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità - e preclusivo di un'interpretazione adeguatrice - nel senso dell'applicabilità della confisca obbligatoria prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c ), cod. strada anche alle condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008. Sui rapporti tra ordinamento interno e disposizioni della CEDU e, in particolare, sulle condizioni di proponibilità di una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. in caso di ritenuta violazione della norma convenzionale interposta, v. le citate sentenze n. 311/2009, n. 239/2009, n. 349/2007 e n. 348/2007. Per la manifesta infondatezza, per erroneità del presupposto interpretativo, di altra questione evocante l'asserita violazione dell'art. 7 della CEDU in materia di confisca "per equivalente" ex art. 322- ter cod. pen., v. la citata ordinanza n. 97/2009.
Norme citate
- codice penale-Art. 200
- codice penale-Art. 236
- codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 186, comma 2
- codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 187, comma 1
- decreto-legge-Art. 4, comma 1
- legge-Art. 1, comma 1
- decreto-legge-Art. 4, comma 1
- legge-Art. 1, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 7
Pronuncia 196/2010Depositata il 04/06/2010
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 230 e 236 cod. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in quanto stabiliscono, in combinato disposto con gli artt. 186, comma 2, lett. c ), e 187, comma 1, ultimo periodo, cod. strada, come modificati, rispettivamente, dall'art. 4, commi 1, lett. b ), e 2, lett. b ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, che l'obbligatoria confisca del veicolo, non appartenente a terzo estraneo, con il quale è stato commesso il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool o di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, in caso di sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, si applichi anche a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della censurata disciplina legislativa. Il riconoscimento della natura di misura sanzionatoria, propria della confisca de qua , esclude che nel caso in esame venga in rilievo una misura di sicurezza, sicché risulta irrilevante, nel giudizio principale, la questione relativa alla compatibilità con l'art. 7 della CEDU degli artt. 230 e 236 cod. pen., giacché essi hanno la funzione di regolare l'applicazione delle misure di sicurezza in senso proprio e non di misure, in senso lato, sanzionatorie.
Norme citate
- codice penale-Art. 200
- codice penale-Art. 236
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 7
Pronuncia 8/1971Depositata il 20/01/1971
La c.d. confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione che, a norma dell'art. 79 del testo unico delle leggi sulla caccia, va ordinata nei casi di condanna per violazione di norme dello stesso testo unico, e' indubbiamente una misura strettamente conseguente ad un illecito penale commesso da chi partecipa alla caccia, dimodoche' risulta ictu oculi che un indennizzo a favore dell'interessato ne sviserebbe la funzione. Va percio' dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti degli artt. 79 del T.U. delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016), 236 e 240 del codice penale, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Norme citate
- codice penale-Art. 236
- regio decreto-Art. 79
- codice penale-Art. 240
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.