Articolo 730 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 49/1985Depositata il 22/02/1985
Non e` esatto affermare che gli artt. 20 l. 8 agosto 1977, n. 556, 112 r.d. 14 giugno 1941, n. 577, 16 l. 22 dicembre 1957, n. 1293 e 87 d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, consentendo ai rivenditori di generi di monopolio l'installazione di distributori automatici di sigarette nelle immediate vicinanze delle rivendite, rendono possibile, in deroga all'art. 730 cod. pen., la vendita del tabacco ai minori degli anni 14. L'art. 730 cod. pen. incrimina la effettiva vendita o somministrazione del tabacco al minore degli anni 14, cui non e' equiparabile la semplice offerta al pubblico della merce contenuta nel distributore. Ne' puo' richiedersi alla Corte una pronuncia dalla quale dovrebbe risultare la produzione di una nuova fattispecie penale diversa da quella prevista nel vigente testo dell'art. 730 c.p., risultato questo che puo' conseguirsi solo per scelta discrezionale del legislatore in forza del disposto dell'art. 25, secondo comma, Cost.. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 20 l. 8 agosto 1977, n. 556, 112 r.d. 14 giugno 1941, n. 577, 16 l. 22 dicembre 1957, n. 1293, 87 d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074 e 730 c.p., in parte qua, sollevata in riferimento agli artt. 3, 31 e 32 Cost.).
Norme citate
- legge-Art. 20
- regio decreto-Art. 112
- legge-Art. 16
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 87
- codice penale-Art. 730
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.