Articolo 4 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 67/1961Depositata il 22/12/1961
Lo Stato della immatricolazione irradia la propria potesta' sulla nave anche fuori dal limite delle acque territoriali, qualunque sia il luogo in cui essa navighi o sosti, in particolare, anche quando la nave si trovi in alto mare, il quale, secondo una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta, e' aperto al libero e pari uso di tutti i membri della comunita' internazionale. Non contrastano, pertanto, con questo principio, e quindi con l'art. 10 della Costituzione, gli artt. 1 e 3 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, che impongono l'obbligo del manifesto di carico per le navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate, che trasportano tabacchi fuori zona di vigilanza doganale e comminano sanzioni penali per le infrazioni a tale dovere.
Norme citate
- legge-Art. 3
- codice penale-Art. 4
- legge-Art. 1
Parametri costituzionali
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