Articolo 699 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 946/1988Depositata il 29/07/1988
Questione gia' dichiarata non fondata. - V. S. n. 272/1974, O. n. 158/1986.
Norme citate
- legge-Art. 15
- legge-Art. 7, comma 3
- codice penale-Art. 699
Pronuncia 456/1987Depositata il 03/12/1987
Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni, analoghe a precedenti gia` decise nello stesso senso, quando i giudici rimettenti non adducano argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto degli artt. 699 cod.pen., 7, terzo comma, L. 2 ottobre 1967, n. 825, 15 L. 14 ottobre 1974, n. 497, 54 d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112 e 8 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, in quanto assoggetta a sanzione penale e non a semplice sanzione amministrativa, equiparandolo a porto d'armi abusivo, il fatto di chi porta un fucile ad uso di caccia, con regolare licenza di porto d'armi, ma senza aver provveduto al pagamento della tassa di concessione governativa; questione gia` decisa con O.n.158 del 1986).
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 54
- codice penale-Art. 699
- legge-Art. 7, comma 3
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 8
- legge-Art. 15
Parametri costituzionali
Pronuncia 158/1986Depositata il 27/06/1986
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 699 c.p., 15 l. 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalita') e 8 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (T.U. delle leggi per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia),come modificato dall'art. 1 della l. 2 agosto 1967, n. 799, nella parte in cui rendono punibile come porto abusivo di armi il comportamento di colui che porta con se' un fucile per il quale ha ottenuto regolare licenza, ma senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa per gli anni successivi, in asserita difformita' da altre norme che, per analoghe omissioni di pagamento di tassa, non prevedono corrispondenti sanzioni; e degli stessi artt. 699 c.p. e 15 l. n. 497/1974, unitamente agli artt. 54 d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112 (T.U. delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative), tabella alleg. A ed 8 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), nella parte in cui "fanno derivare conseguenze di carattere penale dalla mancata regolarizzazione della licenza di caccia, conseguenze invece non previste in relazione ad altre autorizzazioni (ad es., patente di guida)". Ed infatti - come gia' rilevato dalla Corte nel dichiarare infondata analoga questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 8 del citato r.d. 1016/1939, in riferimento all'identico parametro dell'art. 3 Cost. - "nel caso in esame il pagamento della tassa non assolve ad esigenze soltanto tributarie, ma connesse anche alla tutela del patrimonio faunistico" e l'apprezzamento di tali differenziate istanze (in termini di rilevanza penale della omissione degli adempimenti ad esso correlativi) rientra nella discrezionalita' del legislatore. - S. n. 272/1974.
Norme citate
- codice penale-Art. 699
- legge-Art. 15
- regio decreto-Art. 8
- legge-Art. 1
- codice penale-Art. 699
- legge-Art. 15
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 54
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. TAB. ALL.A
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 8
Parametri costituzionali
Pronuncia 7/1984Depositata il 25/01/1984
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 699 cod. pen., in relazione all'art. 54 d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112, tabella Allegato A, ed all'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, nonche' all'art. 8 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, nella parte in cui reprime penalmente l'omesso pagamento della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia. Con elusione del precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, infatti, le ordinanze di rimessione non adducono motivazione in ordine alla rilevanza, ne' contengono il minimo riferimento al caso di specie. - O. nn. 257/1983, 258/1983, 259/1983, 281/1983, 298/1983 e 299/1983.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 8
- codice penale-Art. 699
- legge-Art. 15
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 54 TAB.ALL. A
Parametri costituzionali
Pronuncia 167/1982Depositata il 22/10/1982
E` inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 697 e 699 del c.p. come modificati dagli artt. 10, 12 e 14 della l. n. 497 del 1974 e dagli artt. 5 e 7 della l. n. 895 del 1967, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con ordinanza motivata per relationem ad altra ordinanza di altro giudice.
Norme citate
- legge-Art. 10
- codice penale-Art. 697
- legge-Art. 5
- legge-Art. 12
- legge-Art. 7
- codice penale-Art. 699
- legge-Art. 14
Parametri costituzionali
Pronuncia 167/1982Depositata il 22/10/1982
L'inapplicabilita` all'ipotesi di porto abusivo di armi da punta e da taglio della diminuente di cui all'art. 5 della l. n. 895 del 1967, prevista per le armi da guerra e comuni da sparo, non determina una irragionevole discriminazione in danno di ipotesi criminose meno gravi, ove si consideri nel suo complesso il trattamento sanzionatorio delle due ipotesi: il porto abusivo di armi da guerra e comuni da sparo determina una fattispecie delittuosa mentre il porto di armi da taglio e da punta e` considerato reato contravvenzionale, la cui sanzione detentiva non e` accompagnata dalla previsione di una pena patrimoniale di consistente entita`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 697 e 699 del c.p., 5 e 7 della l. n. 895 del 1967, 10, 12 e 14 della l. n. 497 del 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
Norme citate
- codice penale-Art. 699
- codice penale-Art. 697
- legge-Art. 7
- legge-Art. 5
- legge-Art. 14
- legge-Art. 12
- legge-Art. 10
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.