Pronuncia 167/1982

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 697 e 699 cod. pen., e successive modificazioni contenute nelle leggi 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), e 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), e degli artt. 5 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, promossi dal Pretore di Chiavenna con tre ordinanze emesse il 22 giugno 1976 e con una ordinanza emessa il 23 novembre 1976, e dal Pretore di Napoli con ordinanza emessa l'8 giugno 1979, rispettivamente iscritte ai nn. 718, 719 e 720 del registro ordinanze 1976, al n. 6 del registro ordinanze 1977 e al n. 937 del registro ordinanze 1979, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4 e 59 del 1977 e n. 50 del 1980. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore Giovanni Conso; udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 697 e 699 C.P., e successive modificazioni contenute nelle leggi 2 ottobre 1967, n. 895, e 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza emessa il 23 novembre 1976 dal Pretore di Chiavenna; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 697 e 699 C.P., 5 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle tre ordinanze emesse il 22 giugno 1976 dal Pretore di Chiavenna e dall'ordinanza emessa l'8 giugno 1979 dal Pretore di Napoli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Giovanni Conso

Data deposito: Fri Oct 22 1982 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 167/82 A. ARMI - PORTO ABUSIVO - ARTT. 697 E 699 C.P. - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ORDINANZA MOTIVATA PER RELATIONEM - INAMMISSIBILITA` DELLA QUESTIONE.

E` inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 697 e 699 del c.p. come modificati dagli artt. 10, 12 e 14 della l. n. 497 del 1974 e dagli artt. 5 e 7 della l. n. 895 del 1967, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con ordinanza motivata per relationem ad altra ordinanza di altro giudice.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 167/82 B. ARMI - PORTO ABUSIVO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO PIU` SFAVOREVOLE DELLE ARMI DA PUNTA E DA TAGLIO RISPETTO ALLE ARMI DA GUERRA E DA SPARO - RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. .

L'inapplicabilita` all'ipotesi di porto abusivo di armi da punta e da taglio della diminuente di cui all'art. 5 della l. n. 895 del 1967, prevista per le armi da guerra e comuni da sparo, non determina una irragionevole discriminazione in danno di ipotesi criminose meno gravi, ove si consideri nel suo complesso il trattamento sanzionatorio delle due ipotesi: il porto abusivo di armi da guerra e comuni da sparo determina una fattispecie delittuosa mentre il porto di armi da taglio e da punta e` considerato reato contravvenzionale, la cui sanzione detentiva non e` accompagnata dalla previsione di una pena patrimoniale di consistente entita`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 697 e 699 del c.p., 5 e 7 della l. n. 895 del 1967, 10, 12 e 14 della l. n. 497 del 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

Norme citate

Parametri costituzionali