Articolo 697 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 167/1982Depositata il 22/10/1982
E` inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 697 e 699 del c.p. come modificati dagli artt. 10, 12 e 14 della l. n. 497 del 1974 e dagli artt. 5 e 7 della l. n. 895 del 1967, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con ordinanza motivata per relationem ad altra ordinanza di altro giudice.
Norme citate
- legge-Art. 10
- codice penale-Art. 697
- legge-Art. 5
- legge-Art. 12
- legge-Art. 7
- codice penale-Art. 699
- legge-Art. 14
Parametri costituzionali
Pronuncia 167/1982Depositata il 22/10/1982
L'inapplicabilita` all'ipotesi di porto abusivo di armi da punta e da taglio della diminuente di cui all'art. 5 della l. n. 895 del 1967, prevista per le armi da guerra e comuni da sparo, non determina una irragionevole discriminazione in danno di ipotesi criminose meno gravi, ove si consideri nel suo complesso il trattamento sanzionatorio delle due ipotesi: il porto abusivo di armi da guerra e comuni da sparo determina una fattispecie delittuosa mentre il porto di armi da taglio e da punta e` considerato reato contravvenzionale, la cui sanzione detentiva non e` accompagnata dalla previsione di una pena patrimoniale di consistente entita`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 697 e 699 del c.p., 5 e 7 della l. n. 895 del 1967, 10, 12 e 14 della l. n. 497 del 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
Norme citate
- codice penale-Art. 699
- codice penale-Art. 697
- legge-Art. 7
- legge-Art. 5
- legge-Art. 14
- legge-Art. 12
- legge-Art. 10
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.